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- Statuto -
 


REGOLAMENTO APPLICATIVO STATUTO
Approvato dal Consiglio Nazionale del 1 Marzo 1997

Modificato dal Consiglio Nazionale del 21/05/1997 e del 29/04/2006

Art. 1
ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto alla sede competente e per conoscenza alla Segreteria Amministrativa dell’Associazione; in caso di trasferimento sarà compito della Segreteria Nazionale comunicare alla nuova sede di appartenenza l’iscrizione dell’associato.

Art. 2
DIMISSIONI

a) Le dimissioni volontarie di socio devono essere presentate per iscritto alla Segreteria dell’Associazione che provvederà a comunicarla agli organi Amministrativi.
b) Le dimissioni d’ufficio sono deliberate dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Regionale della Regione di appartenenza.

Art. 3
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1) Il Segretario Regionale, sentiti gli iscritti della Regione, segnala al Consiglio Nazionali l’iscritto che incorra in mancanze che possano dar luogo ad espulsione; ad espulsione ratificata dal Consiglio Nazionale consegue la procedura di cui all’art. 6 lettera c) e art. 16, 3° comma dello Statuto.
2) Al Socio è dato termine di un mese per la presentazione delle proprie giustificazioni e per attivare la procedura di cui al comma precedente sia davanti al Consiglio sia davanti al Collegio dei Probiviri.
3) Il procedimento disciplinare, instaurato su segnalazione di almeno 10 iscritti, (o dal Regionale in caso di espulsione) e che va dalla censura, al richiamo, sino all’espulsione deve essere approvato dal Collegio dei Probiviri all’unanimità e motivato.
Il provvedimento di espulsione da parte del Consiglio Nazionale deve essere ratificato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validi di cui al’ art. 12 , comma 8° e 9°.

Art. 4
ELEZIONI E VOTAZIONE NEGLI ORGANI STATUTARI

I delegati al Congresso sono eletti secondo quanto previsto dall’art. 11, 1° comma e nel Congresso il voto di ciascun delegato è paritario al di fuori della carica (art. 10, 3° comma)
Nel Consiglio Nazionale la validità del voto è quella prevista dall’art. 12, 7°,8° e 9° comma.
Il Segretario Regionale, il Vice-Segretario ed il Segretario Provinciale vengono eletti nell’Assemblea Regionale.
Le votazioni devono avvenire separatamente per le diverse cariche ad eccezione di quelle previste dall’art. 8 comma 1° lettera b) e c) per le quali valgono le regole precongressuali di volta in volta approvate dal Consiglio Nazionale.
Non ci si può candidare per diverse cariche fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
E’ ammesso il voto per delega, ogni Socio non può avere più di una delega ad eccezione di quanto previsto al primo capoverso dell’art 5 del presente regolamento attuativo.

Art. 5
VALIDITA’ DEL CONGRESSO, DEL CONSIGLIO E DELLE ASSEMBLEE

Al Congresso non sono ammesse deleghe ed è valido con la partecipazione di 2/3 dei delegati.
Il Consiglio è valido con i 2/3 degli aventi diritto ed è ammessa delega di cui all’ art. 12, 4° comma.
L’Assemblea Regionale è valida con la metà più uno degli iscritti tra presenti e delegati, sono ammesse deleghe in numero di due per iscritto, ad eccezione di Assemblea elettiva in cui si risulta valido il comma 4° dell’art. 4 che precede.
Le votazioni, in ciascun organo, sono valide, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Le elezioni di ciascuna carica sono valide con la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione con la maggioranza relativa ad eccezione di quanto previsto al comma successivo
I membri del Comitato Direttivo devono essere eletti con la maggioranza assoluta dei votanti. Ove tale maggioranza non sia stata ottenuta si procederà al ballottaggio.
Tutte le deliberazioni degli organi dell’Associazione sono prese a maggioranza e, una volta prese, vincolano anche i Soci che non vi hanno partecipato.
Le regole Congressuali, stabilite dal Consiglio Nazionale, possono essere modificate in sede Congressuale solo con voto unanime dei delegati e su parere conforme del Collegio dei Probiviri.
Le eventuali modifiche Statutarie debbono essere discusse prima in Assemblee Regionali, portate all’attenzione e motivate nel Consiglio Nazionale e se approvate, ratificate dal Congresso Nazionale.

Art. 6
CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale convoca il direttivo nazionale tutte le volte che lo ritiene necessario; altresì il Direttivo può essere convocato, dal Segretario Nazionale, su richiesta motivata di almeno cinque membri del Direttivo.

Art. 7
PRESIDENTE ANMI

Se il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale vengono effettuati nella stessa giornata, o in giornate immediatamente successive il Presidente può partecipare e presiedere anche il Direttivo senza diritto di voto.
In caso di dimissioni, recesso, pensionamento, morte del Presidente, si provvederà alla sostituzione con il primo dei successivi non eletti. Qualora il numero dei non eletti non fosse suffciente il Consiglio Nazionale designerà e ratificherà l'iscritto che dovrà subentrare.


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