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Approvato al Congresso di Poretta
Terme il 28 novembre 1992
Art.1
E' costituita tra i Medici di ruolo dell' INAIL un' Associazione
Sindacale che prende il nome di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MEDICI I.N.A.I.L.".
Essa è apartitica, svolge la sua attività
fuori da ogni inserimento o partecipazione ad altri organismi
di carattere politico e non ha finalità di lucro.
Art. 2
L'Associazione ha il compito di tutelare, nell' ambito
dell' INAIL e della Pubblica Amministrazione, i diritti
e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi
ai rapporti di lavoro aziendale, di procedere alla nomina
ed alla designazione di rappresentanti di categoria in seno
a tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui la rappresentanza
stessa sia prevista dalle leggi o dai regolamenti.
La designazione di tali rappresentanti è approvata
dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario.
L'Associazione assicura l' assistenza ai singoli iscritti
nei rapporti con l' amministrazione, sempreché gli
interessi per i quali è richiesta l' assistenza non
contrastino con l' azione sindacale generale o con le finalità
dell'Associazione.
Art. 3
L'Associazione può, previa delibera del Consiglio
Nazionale confederarsi, promuovere consensi e adesioni con
altri organismi sindacali, al fine di una più ampia
difesa della professione medica nell'ambito delle strutture
sanitarie pubbliche.
Art. 4
Sono soci dell'Associazione tutti i medici di ruolo dell'
INAIL, in servizio e pensionati, che chiedano di farne parte.
E' consentito che l' associato sia contemporaneamente iscritto
ad altre Organizzazioni sindacali purché non rivesta,
in seno all'Associazione Nazionale, cariche di qualsiasi
livello e tipo.
Art. 5
Gli iscritti sono tenuti a pagare i contributi ordinari
e straordinari, regolarmente deliberati dal Consiglio Nazionale
e ad ottemperare alle disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché alle deliberazioni emanante dai competenti
organi sindacali, nell' esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 6
Si perde la qualità di socio:
a)- per la perdita dei requisiti prescritti per l' ammissione
b)- per dimissioni volontarie
c)- per espulsione. Il provvedimento di espulsione deve
essere ratificato dal Consiglio Nazionale. Contro il provvedimento
può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri
il giudizio del quale è vincolante e deve essere
sottoposto a presa d' atto da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 7
Sono Organi dell' Associazione a livello Nazionale
a)- il Congresso
b)- il Consiglio Nazionale
c)- il Comitato Direttivo
Art. 8
Sono cariche sindacali a livello Nazionale:
a)- il Presidente
b)- il Segretario Nazionale
c)- i Membri del Direttivo
d)- i Probiviri
e)- i Revisori dei conti
f)- il Tesoriere
Sono cariche a livello Regionale
a)- il Segretario Regionale
b)- il Vice-Segretario Regionale con funzioni di Tesoriere
c)- il Segretario Provinciale
E' incompatibile il cumulo di più cariche tra quelle
del presente articolo.
Per garantire la migliore attinenza alle problematiche
sindacali e il più motivato impegno, tali cariche
dovranno essere rivestite da iscritti in servizio effettivo.
Art. 9
L' Associazione Nazionale è organizzata in Sezioni
Regionali, le quali raggruppano gli iscritti in relazione
alla località in cui prestano la loro opera.
La Sezione Regionale è composta da un Segretario
Regionale, un Vice-Segretario Regionale con funzioni vicarie
(e di Tesoriere), ed il Segretario Provinciale se istituito.
Art. 10
Il Congresso è costituito dai delegati delle Sezioni
Regionali e dai delegati di Diritto.
I Delegati di diritto sono i componenti il Comitato Direttivo,
il Consiglio Nazionale, i Probiviri, i Revisori dei conti,
il Tesoriere alla data di convocazione del Congresso.
Essi hanno diritto ad un voto ciascuno.
Il Congresso Ordinario è convocato dal Consiglio
Nazionale di norma ogni tre anni, ma in presenza di particolari
o motivate condizioni, tale termine può essere prorogato
fino ad un anno, a giudizio del Comitato Direttivo, in accordo
con il Consiglio Nazionale.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria
ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di tutti gli
iscritti all' Associazione Nazionale. In tal caso devono
essere indicati i motivi per cui si richiede la convocazione
straordinaria, ed il relativo Ordine del Giorno deve essere
comunicato a tutte le sezioni Regionali almeno due mesi
prima della data di convocazione.
Il Congresso Straordinario assume comunque tutte le prerogative
del Congresso Ordinario, ivi compreso il rinnovo delle cariche
statutarie.
Art. 11
I Delegati al congresso sono eletti dalle Assemblee delle
Sezioni Regionali secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale
sentito il Comitato Direttivo.
I delegati dovranno rappresentare in Congresso il numero
degli iscritti.
Agli effetti della designazione dei Delegati il numero
degli iscritti è accertato in base alle quote mensili
versate al mese antecedente la data di apertura del Congresso.
E' data facoltà agli iscritti non delegati di intervenire
ai lavori del Congresso esclusivamente in qualità
di osservatori.
Spetta tra l' altro al Congresso:
a)- stabilire le direttive per l' azione sindacale, ivi
comprese le iniziative a carattere tecnico culturale per
la valorizzazione della categoria;
b)- esaminare ed approvare il rendiconto finanziari;
c)- approvare modifiche statutarie;
d)- nominare con elezione diretta le cariche nazionali
previste dallo statuto.
Art. 12
Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari
Regionali e dai componenti del Comitato Direttivo.
E' presieduto dal Presidente.
I verbali sono redatti e custoditi dal Segretario Nazionale
Qualora il Segretario Regionale fosse impossibilitato a
partecipare ad una seduta del Consiglio Nazionale è
sostituito dal Vice-Segretario, al quale sono attribuite
tutte le prerogative del Segretario.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno.
Viene convocato in seduta ordinaria con almeno 5 giorni
di preavviso, o in seduta straordinaria per telegramma o
con altro mezzo di comunicazione.
La convocazione è effettuata dal Segretario Nazionale:
a) - con decisione propria;
b)- a richiesta del Comitato Direttivo;
c)- a richiesta motivata di almeno cinque Segretari Regionali
Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale
è necessaria la presenza di almeno due terzi dei
suoi componenti; non sono ammesse deleghe.
I componenti del Comitato Direttivo hanno diritto ad un
Voto.
I Segretari Regionali hanno diritto al voto in ragione
del numero di iscritti delle Regioni che rappresentano,
secondo la seguente ripartizione:
- Regioni con un numero di iscritti inferiori a 5 ........1
voto
- Regioni con un numero di iscritti fra 6 e 10 ..........2
voti
- Regioni con un numero di iscritti fra 11 e 15 ..........3
voti
- Regioni con un numero di iscritti fra 16 e 20 .........
4 voti
e successivamente un voto in più ogni multiplo
di cinque.
Art.13
Spetta al Consiglio Nazionale:
a)- amministrare il patrimonio dell' Associazione, determinare
le quote associative, e le quote da distribuire alle Segreterie
Regionali per le spese organizzative e di attività
sindacale;
b) espletare ogni incarico che venga ad esso affidato dal
Congresso Nazionale. E' consentito al Consiglio Nazionale
,richiedere contributi straordinari.
c)- deliberare circa le indicazioni di politica sindacale
prospettate dal Comitato Direttivo
Art. 14
Il Presidente è il rappresentante legale dell' Associazione.
Art. 15
Il Comitato Direttivo è composto di 9 membri: il
Segretario Nazionale, tre Vice-Segretari, di cui uno con
funzioni Vicarie e cinque membri ordinari.
Il Segretario Nazionale coordina tutte le attività,
presiede i lavori del Comitato Direttivo, per la cui validità
è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti
conservando la libertà di voto; in caso di votazione
paritaria il voto del Segretario Nazionale ha validità
doppia
I tre Vice-Segretari ( di cui uno con funzioni vicarie),
eletti a maggioranza dal Comitato Direttivo, collaborano
con il Segretario Nazionale, sotto la sua diretta responsabilità,
nella rappresentanza e nella attività dell' Associazione.
Al Comitato Direttivo è demandata l' attribuzione
delle deleghe a i tre Vice-Segretari.
Il Segretario Nazionale si avvale della collaborazione
dei membri ordinari che per capacità, esperienza
o specifica conoscenza delle varie problematiche saranno
di volta in volta designati dal Comitato Direttivo stesso.
La responsabilità e la conduzione politica sindacale,
secondo i deliberata del Congresso e del Consiglio Nazionale
sono di competenza del Segretario Nazionale.
L'operato del Segretario Nazionale e dei Vice Segretari
è soggetto a controllo da parte del Comitato direttivo
che ne verifica la rispondenza con i programmi di politica
sindacale approvati in sede di Consiglio Nazionale.
Ogni membro del Comitato Direttivo può avanzare
nel Comitato mozione di sfiducia nei confronti del Segretario
Nazionale, dei Vice-Segratri Nazionale e degli altri membri
del Direttivo che, qualora raccolga il consenso della metà
più uno dei componenti, si concluderà con
la proposta di revoca del mandato al Consiglio Nazionale,
che si esprimerà entro trenta giorni a maggioranza
dei due terzi dei votanti.
Il Segretario Nazionale, in caso di dimissioni, recesso,
morte, impedimento, pensionamento, revoca delle fiducia
ai sensi del precedente comma, è sostituito dal Vice-Segretario
Nazionale Vicario, il quale è tenuto a convocare
entro trenta giorni il Consiglio Nazionale perché
provveda alla sostituzione mediante convocazione del Congresso
Straordinario.
In caso di dimissioni, recessi, morte, impedimento, pensionamento
di uno o più membri del Direttivo, si procederà
alla sostituzione con il primo e successivi non eletti.
Qualora il numero dei non eletti non fosse sufficiente
il Consiglio Nazionale designerà l' iscritto che
dovrà subentrare.
Art. 16
Il Congresso provvede all' elezione del Collegio dei Probiviri,
del Collegio dei Revisori dei conti e del Tesoriere.
Il collegio dei Probiviri è il massimo organo di
garanzia statutaria.
Esso è chiamato a decidere in caso di controversia
sull ' interpretazione dello Statuto, sui ricorsi del Socio
in caso di espulsione, nonché ad emettere giudizio
definitivo in caso di contrasto fra associati.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare
il bilancio annuale e di approvarlo.
In caso di mancata approvazione, dovranno essere specificatamente
indicati i motivi di rigetto.
Ambedue i Collegi sono composti di tre membri effettivi
e di un supplente, che non fanno parte del Consiglio Nazionale.
In caso di dimissioni, recessi, morte, pensionamento di
uno dei membri, subentrerà l' iscritto designato
dal Consiglio Nazionale.
Il Tesoriere custodisce e gestisce le risorse e i fondi
dell' Associazione e redige le relazione sui bilanci preventivi
e consuntivi da sottoporre al Consiglio ed al Congresso
Nazionale.
I fondi dell' Associazione sono custoditi in un c/c bancario,
intestato all' Associazione stessa, acceso in un Istituto
di Credito Pubblico, ai migliori tassi d 'interesse, ed
a firma disgiunta del Tesoriere e del Segretario Nazionale.
Art. 17
Spetta alla Sezione Regionale nell' ambito locale di assolvere
tutti i compiti di cui all' art.2 e 6 decidere su tutte
le questioni la cui trattazione è stata affidata
o delegata dal Consiglio Nazionale.
Art. 18
L'Assemblea Regionale viene convocata dal Segretario Regionale
ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno
1/3 degli iscritti o su richiesta del Comitato Direttivo
e comunque almeno due volte l'anno, dando comunicazione
del lavori alla Segretaria Nazionale con dettagliata relazione
scritta.
Art. 19
Al Segretario Regionale spetta:
a)- assolvere tutti i compiti ad esso demandati dall' Assemblea
Regionale;
b)- espletare tutti gli incarichi affidati dal Consiglio
Nazionale.
Dura in carica fino a 40 giorni dopo il rinnovo delle cariche
sindacali nazionali, ed in tale periodo deve indire l' Assemblea
Regionale per il rinnovo delle cariche locali.
In caso di dimissioni, recessi, morte, impedimento, pensionamento,
è sostituito dal Vice-Segretario Regionale, il quale
è tenuto a convocare entro trenta giorni l' Assemblea
Regionale perché provveda alla sostituzione.
Il Tesoriere Regionale custodisce e gestisce le risorse
e i fondi assegnati dal Consiglio Nazionale redigendone
bilancio annuale.
Questo dovrà essere inoltrato entro tre mesi dalla
chiusura dell' anno amministrativo al Tesoriere Nazionale.
Art. 20
Lo sciopero può essere proclamato quando sia stata
constatata l' impossibilità di raggiungere un accordo
sulle questioni trattate o per solidarietà.
Lo sciopero è proclamato dal Consiglio Nazionale
o, in caso di urgenza, dal Segretario sentito il Direttivo
Nazionale.
La decisione in questo caso va ratificata dal Consiglio
Nazionale nel più breve tempo possibile.
Art. 21
Nel caso in cui specifici interessi locali determinino
la necessità di passare all' agitazione il Segretario
Regionale ne informa il Segretario Nazionale che è
tenuto, entro cinque giorni, a dare eventuale nulla osta
dopo aver sentito la Segreteria.
Art. 22
Le votazioni ad ogni livello e a qualunque titolo avvengano
sono a scrutino segreto salvo unanimi accordi diversi.
Art. 23
Le spese di funzionamento degli organi centrali e delle
Sezioni Regionali sono sostenute da tutti gli iscritti per
mezzo delle quote ed eventuali contributi.
Ad ogni iscritto spetta il rimborso delle spese sostenute
in caso di trasferta autorizzata fuori dalla Sede di appartenenza.
Art. 24
Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato
dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 2/3. Lo stesso
Consiglio Nazionale stabilirà la destinazione dei
fondi secondo la legge vigente.
Art. 25
Il presente Statuto sarà registrato a cura del Segretario
Nazionale a termini di legge.

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