"Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1999 - Supplemento Ordinario n. 99
Art. 55.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni
aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere
dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto
nazion ale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 124, e
successive modificazioni, di seguito denominato " testo
unico ", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese
quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione
dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche; nonché
per le relative attività' ausiliarie:
4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione,
enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera
a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui
all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui
alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi
dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori
di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera
c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani
operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 398 nonche' previsione della modifica dell'articolo
2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d; un premio integrativo a copertura
delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle
retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione
fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118
del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno
comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito
ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per
la liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni
pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di
ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere
di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia
di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della
diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente
al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego
di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di
indagine, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave
e fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi
degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini
ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi
di un errore rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura,
nonche' dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli
dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro
rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificita' che caratterizzano il settore
e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicita'
della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli
1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela
con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale
ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati
soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi
riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione
di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture
e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene
del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per
favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti
e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio
di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorita'
che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro
da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto
di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti
ed i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente
l'Istituto destinera' al finanziamento ed al sostegno dei progetti
di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza
e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando
che sono considerate malattie professionali anche quelle, non
comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine
lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo
uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai
prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui
scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione
connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e
del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali
e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico
del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura,
assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche'
quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento
di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per
i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso
del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio 1999-2001,
della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme
annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche' per sostenere
o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalita'
approvati dal consiglio di mministrazione, in forma analoga
a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA progetti
per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono
tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario
centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici
e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali
e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni
necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze
dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati
da apposito regolamento ministeriale;
2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui
al numero 1 informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di
precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura massima
possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione
dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con
previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio
dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione
dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo
sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura
e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche
tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio
in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati
in materia.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto
per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto
del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora
il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente,
i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma
1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi
e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "
Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro
membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi,
secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita'
e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente
corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque
membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri
sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i
medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS
".
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo
e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal
comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi
di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate
norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al
quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione
si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I
premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio,
o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa,
gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente
prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice
la stessa non sia gia' assicurata ". La presente disposizione
non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo
gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni
in materia assicurativa gia' trasferite all'INPS a seguito della
soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.