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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n.202
Disposizioni correttive del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu'
decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante
disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38
1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi
sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti e per il grado percentuale di menomazione."
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministro
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2000.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costutuzione conferisce tra l'altro al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali), cosi' recita:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti
dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere
dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni, in seguito denominato
"testo unico", dalle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese
quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione
di servizi anche finanziari; per le attività professionali
ed artistiche; nonché per le relative attività
ausiliarie;
4) altre attività di diversa natura, quali credito,
assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla
lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro
di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione delle tariffe corrispondenti alle gestioni di
cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle
norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, nonché del tasso di
infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai
sensi dell'art. 40, terzo comma del testo unico, per i settori
di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla
lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della
modifica dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un
premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico
dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione
delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono
retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'art.
118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni
non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge
stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo
unico per la liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni
pregresse, dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine
di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti
il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti
errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro,
che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione
da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle
prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise
metodiche o strumentazioni d'indagine, purche' non riconducibile
a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo
unico entro i termini ultimi di revisionabilita' delle rendite,
non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota
capitaria dovuta dai lavoratori autonomi del datore agricoltura,
nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori
agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi,
della loro rideterminazione con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata
ad un riequilibrio compatibile con le specificita' che caratterizzano
il settore ed ad assicurare il risanamento, l'efficacia e
l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli articoli
1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ancorché' vi siano previsioni contrattuali o di legge,
di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area
dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai
soggetti di cui all'art. 9 del testo unico, nonché'
ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi
specifici individuazione dei relativi riferimenti retributivi
e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione
di congrue risorse economiche, la cui entità' sara'
definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture
e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza
e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite
la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali,
grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque
in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno
approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo
i criteri di priorità che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio
della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno
fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed
i termini di invio, nonché l'entita' delle risorse
che annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed
al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo
restando che sono considerate professionali anche quelle non
comprese nell'elenco delle quali il lavoratore dimostri l'origine
lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite
secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione
ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in
cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la
rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento
e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti
settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo
a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione
agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione
INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni
pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita'
dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento
di revendita a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la rendita
per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso
del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
della destinazione da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi
emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in
raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte
delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani
di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti
formativi di riqualificazione professionale degli invalidi
del lavoro, nonché per sostenere o finanziare, in tutto
o in parte, sulla base di criteri e modalita' approvati dal
consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto
per i progetti di cui alla lettera l), progetti per l'abbattimento
delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese
e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere
in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del
casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori
pubblici e provati di forme di assicurazione infortuni,
professionali e non professionali, di comunicare al casellario
le informazioni necessarie per identificare il soggetto,
la cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi nei
modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento
ministeriale;
2) l'obbligo per il casellario di fornire ai soggetti di
cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza
di precedenti, con modalita' che utilizzino nella misura
massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del casellario che, ferma restando la
utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca
l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito
del bilancio del-l'INAIL e di un organo di Governo e gestione
espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito
del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale,
di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno
biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali
consolidati in materia".
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, si veda in nota al titolo.
- Il comma 2 dell'art. 55 della legge gia' citata n. 144/1999,
come modificato dall'art. 78, comma 26, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), e' il seguente:
"2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari
permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione,
il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate,
con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e
con le stesse procedure, entro due anni, dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi medesimi".
Nota all'art. 1:
- Il comma 2 dell'art. 13 del citato decreto legislativo n.
38/2000, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi
o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del
testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti
disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni , comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado
pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita,
nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo
danno biologico . Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione
clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo
unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento
danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita
per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata
al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti
, che costituiscono indici di determinazione della percentuale
di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo
delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria
di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione
della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella
dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione".
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