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DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000 DANNO BIOLOGICO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera
o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle
politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Disposizioni in materia di premi dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle gestioni)
-
A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo
restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di
seguito denominato "testo unico", nell’ambito della
gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico,
sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni
separate:
-
industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti
e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative
attività ausiliarie;
-
artigianato, per le attività di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche
ed integrazioni;
-
terziario, per le attività: commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche: per le relative attività
ausiliarie;
-
altre attività, per le attività
non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e
c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi
lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo
49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
-
A ciascuna delle quattro gestioni di cui
al comma 1 sono riferite le attività protette di cui
all’articolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di lavoro)
-
I datori di lavoro indicati all’articolo
9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate
all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
-
Per i settori non ricadenti nell’ambito dell’articolo
49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni
e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi
del comma 1, la classificazione è disposta dall’INAIL.
-
Avverso i provvedimenti adottati ai sensi
del comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura
indicata nell’articolo 45 del testo unico.
-
I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL
le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione
della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi
dell’articolo 12 del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
-
Fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo
della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni
di cui all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, distinte
tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità
di applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico
aziendale e dell’attuazione delle norme di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono
alla determinazione dei tassi di premio.
-
In sede di prima applicazione, le tariffe
di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo
alla data di entrata in vigore delle stesse.
-
Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura
corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo
da includere l’onere finanziario di cui al secondo comma dell’articolo
39 del testo unico.
-
In considerazione della peculiarità
dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale,
per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, speciali
forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento
minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità
nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative
intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute
sul lavoro.
-
Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino
all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione
dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe,
il premio anticipato di cui all’articolo 44 del testo unico
e successive modificazioni, è calcolato sulla base
della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è
versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell’importo
così determinato. Limitatamente all’anno 2000 i termini
stabiliti dall’articolo 28, quarto comma, e dall’articolo
44, secondo comma, del Testo unico, e successive modificazioni,
sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione
delle tariffe fisserà, nelle relative modalità
di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
-
Ferma restando la possibilità di modifica
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è
ridotta al 130 per mille.
-
Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000
e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi,
nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata
subordinatamente all’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
(Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto
dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali i dipendenti dai soggetti di cui all’articolo
9 del testo unico, appartenenti all’area dirigenziale anche
qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela
con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini
contributivi e risarcitivi è pari al massimale per
la liquidazione delle rendite, di cui all’art.116, comma 3,
del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per
la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
-
I premi versati anteriormente alla data dell’entrata
in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno
1999 e fino all’entrata in vigore del presente decreto legislativo,
la retribuzione valevole ai fini della determinazione del
premio è quella indicata nel comma 1.
Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere
prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto
assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato.
- Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede
di prima applicazione, i termini per la presentazione delle
denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono stabiliti
in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 5
(Assicurazione dei lavoratori parasubordinati)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo
assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo
49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora svolgano le attività previste dall’articolo
1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni,
si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore
da essi personalmente condotti.
-
Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente
è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro
previsti dal testo unico.
-
Il premio assicurativo è ripartito
nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due
terzi a carico del committente.
-
Ai fini del calcolo del premio la base imponibile
è costituita dai compensi effettivamente percepiti,
salvo quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo
unico. Il tasso applicabile all’attività svolta dal
lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività
stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario,
dovrà essere quello dell’attività effettivamente
svolta.
- Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede
di prima applicazione, i termini per la presentazione delle
denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono stabiliti
in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 6
(Assicurazione degli sportivi professionisti)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo
assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti
di cui all’articolo 9 del Testo unico, anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi
riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo.
- Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede
di prima applicazione, i termini per la presentazione delle
denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono stabiliti
in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 7
(Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari)
-
Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano
anche per le attività svolte dai lavoratori italiani
operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398.
-
In caso di insussistenza dell’ultima condizione
indicata nell’articolo 2, comma 6 bis, del decreto legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al
pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un premio integrativo,
da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del suddetto decreto legge, a copertura delle prestazioni
dovute dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura
del premio integrativo è determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
Consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati anteriormente
alla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo
restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai
fini delle relative prestazioni.
Art. 8
(Retribuzioni di ragguaglio)
-
All’articolo 30 il quarto comma del testo
unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in
cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa
o comunque la remunerazione non sia accertabile, si assume,
qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o
convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione
del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di
cui all’articolo 116, comma 3".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9
(Rettifica per errore)
-
Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo
stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso
in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle
prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell’interessato
accertati giudizialmente, l’Istituto assicuratore può
esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni
dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento
errato.
-
In caso di mutamento della diagnosi medica
e della valutazione da parte dell’Istituto assicuratore successivamente
al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purché
non riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato accertati
giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo
se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine
disponibili all’atto del provvedimento originario.
-
L’errore non rettificabile comporta il mantenimento
delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui
l’errore stesso è stato rilevato.
-
E’ abrogato il primo periodo del comma 5
dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
-
I soggetti nei cui confronti si è
proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa
precedente possono chiedere all’Istituto assicuratore il riesame
del provvedimento.
-
Nei casi prescritti o definiti con sentenza
passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso
di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre
dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà
diritto alla restituzione di somme arretrate.
-
Nei casi non prescritti o non definiti con
sentenza passata in giudicato, per la presentazione della
domanda si applica, se più favorevole, il termine di
cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la
riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza
dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10
(Malattie professionali)
-
Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
è costituita una Commissione scientifica per l’elaborazione
e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui
all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e
211 del testo unico, composta da non più di quindici
componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del Ministero della sanità, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell’Istituto superiore della sanità, del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto
Italiano di Medicina Sociale, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende
sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite
la composizione e le norme di funzionamento della Commissione
stessa.
-
Per l’espletamento della sua attività
la Commissione si può avvalere della collaborazione
di istituti ed enti di ricerca.
-
Alla modifica e all’integrazione delle tabelle
di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo,
su proposta della Commissione di cui al comma 1, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
-
Fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui
al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale,
l’elenco delle malattie di cui all’articolo139 del testo unico
conterrà anche liste di malattie di probabile e di
possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione
ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali
di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti
dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta
della Commissione di cui al comma 1.La trasmissione della
copia della denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del
testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è
effettuata, oltre che alla Azienda Sanitaria Locale, anche
alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio.
-
Ai fini del presente articolo, è istituito,
presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono
accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
oltre la Commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio
sanitario nazionale, le Direzioni provinciali del lavoro e
gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento,
sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute
e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Art. 11
(Rivalutazione delle rendite)
-
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere
dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai
mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte
le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, e con il Ministro della
sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente,
su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla
base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno
precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati,
verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo
20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto
alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
-
I principi di cui al comma 1 si applicano
anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal
testo unico.
Art. 12
(Infortunio in itinere)
- All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione
del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore
ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente
un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento
di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci
o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".
Art. 13
(Danno biologico)
-
In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione
del relativo risarcimento, il presente articolo definisce,
in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il danno biologico come la lesione all’integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della
persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico
sono determinate in misura indipendente dalla capacità
di produzione del reddito del danneggiato.
-
In caso di danno biologico, i danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi
o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito
del sistema d‘indennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui all’articolo 66, punto 2), del testo unico,
eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
-
le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono
valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni’’,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo
delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento
ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale,
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura
indicata nell’apposita ‘’tabella indennizzo danno biologico’’.
Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età
dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non
si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico;
-
le menomazioni di grado pari o superiore
al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore
quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle
stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
dell’assicurato e al coefficiente di cui alla apposita ‘’tabella
dei coefficienti’’, che costituiscono indici di determinazione
della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento
per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
alla categoria di attività lavorativa di appartenenza
dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
La retribuzione, determinata con le modalità e i
criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per
il coefficiente di cui alla ‘’tabella dei coefficienti’’.
La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado
di menomazione, è liquidata con le modalità
e i criteri di cui all’articolo 74 del Testo Unico.
-
Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i
relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL.
In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è
emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
-
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio,
o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora
le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono
il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per
l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi
in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale
in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale
o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita,
formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
la revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo
della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale
indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione
dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire
una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi
e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la
domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della
rendita, può essere presentata anche oltre i limiti
temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente
revisione.
-
Nel caso in cui l’assicurato, già
colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento
lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi
ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo
in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione
dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita
o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo
dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto
e non recuperato.
-
Il grado di menomazione dell’integrità
psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale,
quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti
derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non
all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta
per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è
espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore
la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica
residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando
per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore
del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca
una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del
testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo
infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato
senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato
continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta
in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data sopra indicata.
-
La misura della rendita può essere
riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83,
137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica
nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso,
qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel
limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo
in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato
al momento della soppressione della rendita.
-
Quando per le condizioni della lesione non
sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità
psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri
nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’Istituto assicuratore
può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria,
dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico constatante
la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di
sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del
predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo
definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente
liquidato.
-
In caso di morte dell’assicurato, avvenuta
prima che l’Istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo
in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al
tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la
morte.
-
Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo
unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita
di cui al comma 2, lett. b).
-
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni,
si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
-
All’onere derivante dalla prima applicazione
del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui,
si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi
nella misura e con le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 3.
CAPO III
Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle
procedure
Art. 14
(Norme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativa)
-
Al fine di garantire maggiore speditezza
all’azione amministrativa, il Consiglio di amministrazione
dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare
e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi
ad oggetto diritti soggettivi.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti
alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del
medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti
o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del
rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa
o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa
di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 197 del testo unico e successive modificazioni
e integrazioni.
CAPO IV
Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della
gestione del Casellario Centrale Infortuni
Art. 15
(Natura e funzione del Casellario centrale infortuni)
-
Il Casellario centrale infortuni, di seguito
denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una
funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e
delle risorse organizzative poste a disposizione dall’INAIL,
il quale provvede alle relative necessità, determinate
secondo le indicazioni dell’organo di governo del Casellario,
di cui all’articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa
su separato capitolo nell’ambito del bilancio dell’Istituto.
-
Il Casellario è titolare della banca
dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali
ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata
dai soggetti indicati nell’articolo 17, in seguito denominati
utenti.
Art. 16
(Compiti del Casellario)
-
Il Casellario svolge i seguenti compiti:
-
archiviare, conservare, comunicare agli
utenti dati, relativi a casi d’infortunio professionale
e non professionale e di malattia professionale, i quali
importino invalidità permanente o morte, anche a
prescindere da uno specifico evento lesivo;
-
elaborare i dati, mediante procedure informatiche,
che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione
anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
-
favorire l’integrazione ed il raccordo
della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale
e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale.
-
Può, altresì, fornire dati
in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni
pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17
(Utenti del Casellario)
- Sono autorizzati all’accesso alle informazioni contenute nella
banca dati:
-
gli istituti che esercitano l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
-
gli enti che esercitano, congiuntamente
o disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi
di infortunio e l’assicurazione contro i rischi derivanti
dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18
(Obblighi e diritti degli utenti)
-
Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario
i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale
e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali
variazioni o altri casi d’invalidità o di morte, comunque
accertati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
-
I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto
ad acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale
e non professionale e di malattia professionale, i quali importino
invalidità permanente o morte, nonché dati in
forma aggregata per indagini conoscitive sull’esistenza di
precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un
evento lesivo.
-
Le comunicazioni relative agli eventi di
cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e
con le modalità indicati nel Regolamento di esecuzione,
di cui all’articolo 22.
-
Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche
e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal
Casellario.
-
Per consentire l’adeguamento delle strutture
organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1
relativo agli enti che esercitano l’assicurazione contro i
rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a
partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore
del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
Art. 19
(Organi del Casellario)
-
Gli organi del Casellario sono:
-
Comitato di gestione
-
Presidente
-
Il dirigente responsabile del Casellario
-
Il Comitato di gestione, di seguito denominato
Comitato, è composto da:
-
un rappresentante del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con funzioni
di presidente;
-
un rappresentante dell’INAIL;
-
un rappresentante dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA);
-
un rappresentante dell’utenza pubblica
diverso dall’INAIL ;
-
un rappresentante dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
(ENPAIA);
-
un rappresentante delle imprese di assicurazione
designato dall’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici
(A.N.I.A.).
-
il dirigente responsabile del Casellario,
designato dall’INAIL ;
-
due esperti, uno in materia di assicurazione
e uno in materia di discipline statistiche, designati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Su delibera del Comitato di gestione approvata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
può essere variata la composizione del Comitato medesimo
in funzione delle esigenze emergenti.
-
I membri, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in
carica quattro anni e possono essere confermati per
una sola volta. Il Comitato è validamente costituito
con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il Comitato
svolge i seguenti compiti:
-
stabilisce le modalità per l’acquisizione
e la gestione dei dati;
-
determina le linee generali e i criteri
di massima per la gestione del servizio;
-
delibera il Regolamento di esecuzione di
cui all’articolo 22;
-
determina i contributi dovuti dagli
utenti , in base alla spesa effettivamente sostenuta;
-
sovrintende in genere al funzionamento
ed alla gestione del Casellario, adottando i
necessari provvedimenti;
-
delibera, annualmente, il bilancio di previsione
e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al Consiglio
di amministrazione dell’INAIL.
-
Il Presidente:
-
ha la rappresentanza legale del Casellario;
-
assume i provvedimenti di carattere
indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato
nella prima riunione utile.
-
Il dirigente responsabile del Casellario:
-
cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Comitato;
-
dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni
del Comitato, organizza il funzionamento di essi;
-
segnala al Comitato i casi di inadempienza
da parte degli utenti;
-
firma gli atti di gestione in conformità
alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché
gli altri la cui firma sia a lui delegata dal Presidente;
-
esercita in genere tutte le attribuzioni
a lui demandate dal Comitato;
-
svolge una funzione di collegamento con
le strutture competenti dell’INAIL in ordine all’acquisizione
e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi
finanziari nell’ambito del bilancio dell’INAIL.
Art. 20
(Sanzioni)
-
L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo
18, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
di lire 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di
reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di
detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo
197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
(Contributi)
-
Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento
delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario
sono anticipate dall’INAIL e, successivamente, ripartite tra
gli utenti di cui all’articolo 17.
-
Il contributo viene determinato, annualmente,
dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta
per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi
e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del
10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità
civile auto, incassati nell’anno di riferimento.
Art. 22
(Regolamento di esecuzione)
-
Le norme di esecuzione del presente capo,
nonché le modalità di individuazione dei responsabili
del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli
accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono disciplinati con regolamento, adottato dal Comitato entro
novanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
-
Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con le norme di cui al presente capo.
Capo V
Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
Art. 23
(Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del
lavoro)
-
E’ istituito, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale
dell’INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito
dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
-
programmi di adeguamento delle strutture
e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene
del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo
e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
-
progetti per favorire l’applicazione degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione
di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico
visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque
in forma gratuita o a costo di produzione.
-
Per il finanziamento degli interventi di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica, sono determinate,
in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio,
le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi
600 miliardi di lire.
-
Nell’ambito dei poteri programmatori, l’INAIL
determina:
-
i criteri di priorità per l’ammissione
dei progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorativo
in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
-
le modalità per la formulazione
dei progetti;
-
i termini di presentazione dei progetti;
-
l’entità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare
riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione
alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
-
La determinazione di cui al comma 3 è
sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
-
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL,
sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme
regolamentari di cui al comma 3, provvede all’approvazione
dei singoli progetti.
Art. 24
(Progetti formativi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche)
-
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL
definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito
in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici
finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti
formativi di riqualificazione professionale degli invalidi
del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti
per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono
tenute a mantenere in sevizio o che assumono invalidi del
lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
-
Sulla base degli indirizzi programmatici
di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione dell’INAIL
definisce i criteri e le modalità per l’approvazione
dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall’articolo
23, comma 3.
CAPO VI
Primi interventi di riordino dell’assicurazione infortuni in
agricoltura.
Art. 25
(Denuncia degli infortuni sul lavoro)
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia degli
infortuni sul lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo
unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli
operai agricoli a tempo determinato, e carico del titolare
del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori
agricoli autonomi.
-
Le modalità operative per la denuncia
di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del Consiglio
di amministrazione dell’INAIL da approvarsi con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26
(Verifiche ispettive per l’evasione e l’elusione assicurativa)
-
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria
per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia
professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli
ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende
di riferimento, nell’ambito di piani di attività concordati
con l’INPS.
Art. 27
(Banca dati)
-
L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo
con l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende agricole di cui
all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende
assicurate, una banca dati per i rischi professionali in agricoltura
in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortunistici,
distintamente per diverse realtà produttive e per diverse
zone territoriali, nonché informazioni sulle cause
e circostanze dell’evento lesivo, al fine di valutarne l’incidenza
economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni
di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto di
equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà
generale.
-
Alla banca dati di cui al comma 1 possono
accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
Art. 28
(Rideterminazione dei contributi)
-
Ai fini del riequilibrio e del risanamento
della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità
del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli
257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni
2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria
dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima
complessiva del 50 per cento.
-
Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei
contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura
del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi,
la misura dell’incremento è stabilita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL.
-
Con effetto dall’anno 2001 le aliquote contributive
per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del
12,5 per cento.
-
A decorrere dall’anno 2001, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, può essere determinata la quota parte dei
proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti
immobiliari dell’INAIL destinata a riduzione dell’incremento
dei contributi del settore agricolo previsto dal presente
articolo.
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