( alla fine lettera sull'infortunio in itinere
dopo il D.lvo. n.38. 2000 art. 12)
1 - Premessa.
E' noto come e di quanto l'evento infortunio differisca dall'evento
malattia anche se, per il vero, concetti propri del primo, in
una prospettiva di unificazione dei due accadimenti ai fini
della loro tutela assicurativa, si vanno via via estendendo
alla seconda (si veda l'occasione di lavoro e la causa violenta
in caso di malattie virali).
La differenza, in ogni caso, non è soltanto concettuale
ma fattuale, nel senso cioè che - entità dei due
fenomeni a parte - sul piano operativo, iniziative che possono
assumersi per gli infortuni, non altrettanto attuabili sono
per le malattie e viceversa; queste ultime comportando una complessità
di problematiche per la loro classificazione come professionali,
soprattutto dopo l'intervento della sentenza n. 179/88 della
Corte Costituzionale (ma anche la definizione delle relative
tabelle, da aggiornare periodicamente, non è cosa da
poco).
Gli infortuni, invece, se di maggiore individuabilità
stante l'istantaneità dell'evento ed in certo qual modo
la prevedibilità in relazione a determinate situazioni
di rischio, immanenti nell'ambito lavorativo, e stante la generalità
di chi ne può essere vittima (una rovinosa caduta quando
avviene avviene per tutti, mentre la nocività dì
una sostanza chimica o del rumore può risultare indifferente
per alcuni a seconda delle individuali resistenze organi - che),
sono di non agevole - gli infortuni, si diceva - se non addirittura
di difficilissima inquadrabilità
per la loro molteplicità e la varietà dei casi
di specie, della loro dinamica e delle condizioni in cui accadono.
Tutto ciò per dire che, se per le malattie professionali
è stato possibile tracciare linee guida alla trattazione
del contenzioso in relazione a principi giurisprudenziali che,
una volta posti, sono richiamabili in tutti i casi (la silicosi
è la silicosi, la ipoacusia da rumore è la ipoacusia
da rumore, e così via), non altrettanto è agevole
fare per gli infortuni, o meglio ancora quanto si fa non sarà
mai esaustivo, considerata la mutevolezza delle situazioni di
specie:
perché non sempre una caduta è una caduta-infortunio
o un incidente stradale è un incidente- infortunio.
Proprio in considerazione di quanto detto, si assiste ad una
giurisprudenza che induce ad essere ritenuta oscillante quando
invero tale non è, se non soltanto apparentemente.
Difatti, i principi fondamentali che sono a base dell'infortunio,
vale a dire la "causa violenta" e 1' "occasione
di lavoro", possono ben dirsi univoci e consolidati, se
pure nell'ormai avutasi espansione dei due concetti, espansione
che determina un ampliamento di tutela assicurativa in fattispecie
in cui la Corte ha ravvisato l'aggravamento del rischio per
situazioni che avrebbero indotto a ritenere non sussistente
un significativo nesso con l'attività lavorativa. La
diversità delle decisioni giudiziarie, pertanto, è
dovuta non all'abbandono dei sopra menzionati principi fondamentali,
bensì all'adattamento che se ne fa ai singoli casi di
specie estremamente vari e talvolta assai peculiari.
Tali varietà e peculiarità assumono rilievo particolare
nella ipotesi di infortuni cosiddetti in itinere, là
dove la mancanza di una regolamentazione legislativa offre maggiori
spazi alla interpretazione giurisprudenziale ai fini della soluzione
delle singole controversie.
Preliminarmente va sottolineato che, proprio nella carenza di
una normativa che delinei specificamente la figura di detto
tipo di infortunio, esso, ai fini della indennizzabilità
da parte dell'Istituto, deve essere riconducibile all'infortunio
sul lavoro strettamente inteso, nel senso che presenti i requisiti
tipici di quest'ultimo, ossia causa violenta e occasione di
lavoro soprattutto, in quanto occorso soltanto in connessione
con l'attività espletata.
Naturalmente l'intervento della giurisprudenza determina soluzioni
diverse anche per casi che prima facie si appalesano analoghi,
ma che, proprio per la sopra avvertita loro mutevolezza, non
consentono l'elaborazione di una casistica indicativa di criteri
di carattere generale.
Tuttavia, alcune significative pronunzie della Suprema Corte
possono offrire elementi utili alla trattazione delle singole
fattispecie; e scopo della presente "Guida" è
proprio quello di fornire un panorama degli attuali indirizzi
interpretativi rapportati, come di seguito si vedrà,
a situazioni concrete che assurgeranno a paradigma dei casi
che d'ora in avanti, di volta in volta, si presenteranno, da
considerare al fine della loro ammissione o meno ad indennizzo
- e, quindi, anche per una eventuale resistenza nei giudizi
- tenendo conto dei principi emersi.
2 Definizione di infortunio in itinere.
E' l'infortunio, conseguente al rischio della strada, nel quale
incorre il lavoratore nel tragitto che conduce:
- dalla dimora abituale al luogo di lavoro, e viceversa, sia
prima e dopo l'orario lavorativo sia durante la pausa lavorativa
per il consumo del pasto di metà giornata;
- dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo e di
pernottamento, diversi dalla dimora abituale, e viceversa;
- da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi
in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più
datori di lavoro.
Non sono inquadrabili nella categoria dell'infortunio in itinere
- e vanno perciò qualificati e trattati come infortuni
in attualità di lavoro - gli eventi che, pur essendo
conseguenza del rischio della strada, accadono nell'arco spaziale
e temporale della prestazione lavorativa in collegamento, diretto
o indiretto, con l'esercizio della prestazione stessa.
3 Limiti della tutela.
In mancanza di una specifica tutela disposta per legge, la
copertura assicurativa dell'infortunio in itinere è possibile
solo come "prolungamento" dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali di cui il lavoratore
fruisca in quanto addetto ad attività rischiose ricomprese
nell'assicurazione stessa (Corte Costituzionale, n. 429/1990).
Da questa premessa, pacifica in dottrina e in giurisprudenza,
si deduce che:
- pregiudizialmente, sono tutelati per l'infortunio in itinere
soltanto i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; infatti, se il
lavoratore non è assicurato "manca il presupposto-base
per collegare causalmente l'infortunio in itinere al lavoro
prestato" (Corte Costituzionale, sentenza sopracitata).
Va precisato che la tutela dell'infortunio in itinere opera
a prescindere dal tipo di attività per la quale il lavoratore
è assicurato;
- il rischio della strada, che l'assicurato incontra nel recarsi
al lavoro e nel rientrare a casa (o nelle situazioni assimilate
indicate al punto 2), non è protetto in quanto tale,
essendo di norma estraneo alle vere e proprie prestazioni lavorative
e, quindi, generico.
Il suddetto rischio è protetto esclusivamente in quanto
assurga - per ragioni riconducibili alle peculiari modalità
di svolgimento e di organizzazione delle personali mansioni
del lavoratore - a rischio diverso e più grave di quello
che incombe sulla generalità degli utenti della strada.
In relazione a ciò deve escludersi, in linea generale
e fatte salve le precisazioni che verranno esposte più
avanti, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere
occorso:
- nel percorrere il tragitto a piedi lungo una ordinaria via
di comunicazione aperta al pubblico transito e senza trasportare
strumenti di lavoro capaci di apportare squilibri nel cammino,
trattandosi di un comune rischio connesso alla generica attività
di spostamento spaziale (Cassazione, nn. 2488/1978,7448/1987,
1745/1988, 2291/1992, 2883/1992, 6531 e 11731/1995, relative
a lavoratori, caduti a terra o investiti da una vettura, ai
quali è stato negato l'indennizzo perché l'evento
era accaduto mentre percorrevano a piedi strade prive di particolare
pericolosità e senza alcun significativo impaccio causato
dal trasporto di strumenti di lavoro);
- nel compiere il tragitto servendosi di pubblici servizi di
trasporto, trattandosi di un comune rischio gravante su tutti
i cittadini (Cassazione, nn. 7448/1987, 5173/1988 la quale ultima
ha escluso l'indennizzabilità di un danno causato al
lavoratore dalla brusca frenata dell'autobus di linea urbana
su cui viaggiava).
Va peraltro evidenziato che di recente la Corte di Cassazione,
con pronunce concernenti un unico caso di infortunio collettivo
(vedi per tutte la n. 455/1998), ha ritenuto indennizzabile
l'evento occorso con l'uso di un mezzo pubblico di trasporto
extraurbano, sulla base di considerazioni che, per la portata
innovativa, non si ritiene possano essere tradotte in indirizzi
operativi prima di una loro ulteriore verifica ed eventuale
conferma da parte della stessa Corte.
Riguardo alla definizione di pubblico servizio di trasporto
si precisa che non deve considerarsi tale quello dei taxi, trattandosi
di "servizio di trasporto individuale e non collettivo
che, se pure è soggetto a licenza amministrativa ed è
offerto al pubblico, non è tenuto, come i servizi pubblici
di linea, al rispetto di un determinato orario ed è destinato
al soddisfacimento, delle esigenze di poche persone" (Cassazione,
n. 2837/1984);
- nel compiere il tragitto usando un mezzo di trasporto privato,
pur esistendo adeguati servizi pubblici o pur essendo l'iter
percorribile a piedi, in quanto tale uso non è necessitato
dalle modalità di prestazione del lavoro e il rischio
è stato dal lavoratore liberamente scelto (Cassazione,
nn: 1536/1978, 3495/1979,7312/1983, 807/1993,12179/1993, 7259/1997
che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso
con l'autovettura in quanto il percorso era servito dal mezzo
pubblico con un impiego di tempo di poco superiore, 8929/97
che ha negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso
con il ciclomotore in quanto il percorso era breve e dunque
percorribile a piedi).
4 Condizioni per l'indennizzabilità.
4.1 Infortunio occorso nel tragitto tra dimora abituale
e Luogo di lavoro prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario
di lavoro.
- Infortunio occorso nel tragitto tra due luoghi di lavoro alle
dipendenze di diversi datori di lavoro.
Poiché, come già detto, l'infortunio in itinere
è tutelato come "prolungamento" dell'assicurazione
obbligatoria, il presupposto essenziale per la sua indennizzabilità
è la ricorrenza dell'occasione di lavoro, che si concretizza
in presenza di due concomitanti condizioni:
- trasformazione del rischio generico della strada in rischio
professionale, specifico o generico aggravato;
- esistenza di un collegamento tra evento, percorso e lavoro.
4.1.1 Esistenza di un rischio specifico o generico aggravato.
Sono ipotesi tradizionali, e si ritiene oggi non più
controverse, di rischio assicurativamente protetto le seguenti:
- necessità di percorrere una strada determinata che
conduce esclusivamente al luogo di lavoro o, comunque, presenti
pericoli particolari per il lavoratore rispetto alle ordinarie
vie di comunicazione;
- necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti
o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione con
le esigenze dell'attività lavorativa.
In questa ipotesi rientra anche il caso in cui il datore di
lavoro metta a disposizione dei propri dipendenti, pur senza
obbligo di utilizzarli, appositi "bus-navetta", trattandosi
normalmente di un servizio - integrativo e/o migliorativo di
quello pubblico - fornito per soddisfare esigenze comunque funzionali
alla organizzazione del lavoro;
- necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati
in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile
con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile
rispetto al turno di lavoro. In questa ipotesi rientra anche
il caso del lavoratore costretto ad utilizzare il mezzo privato,
pur in presenza di mezzi pubblici, per rispondere ad una chiamata
urgente del datore di lavoro;
- necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di
locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano i
normali movimenti.
Nelle suddette situazioni la trasformazione del rischio generico
della strada in rischio specifico, o generico aggravato, è
direttamente riferibile alle modalità di tempo, di luogo.
e di mezzi con le quali il lavoratore è chiamato a fornire
la sua prestazione lavorativa; si tratta, quindi, di situazioni
che, rientrando nei ben delimitati confini del rischio professionale,
non dovrebbero determinare particolari dubbi interpretativi.
Ma l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione
ha progressivamente ampliato il campo della tutela aggiungendo,
a quelle sopraindicate, altre ipotesi di rischio generico aggravato,
costruite prendendo in considerazione non solo le esigenze organizzative
dell'attività lavorativa, ma anche le esigenze di vita
del lavoratore - umane, familiari ed economico sociali - per
la cui individuazione la Corte ha fatto riferimento ad alcune
norme costituzionali (artt. 3, primo comma, 16, primo comma,
31, primo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, 36, primo
e secondo comma).
In queste ipotesi, la necessità di far uso di altri mezzi
di trasporto, comportanti un proprio specifico rischio diverso
da quello inerente all'uso dei pubblici servizi, non è
esclusivamente riferibile alle modalità di svolgimento
e di organizzazione del lavoro, ma deriva anche dall'esigenza
di salvaguardare i diritti del lavoratore costituzionalmente
garantiti (alla dignità sociale, alla salute, ad una
durata giornaliera del lavoro che non superi determinati limiti,
alla libera scelta del soggiorno) e di contemperare i doveri
discendenti dal rapporto di lavoro con gli altri suoi doveri
tra cui, in primo luogo, quelli verso la famiglia (cfr. le fondamentali
sentenze nn. 1536/1978 e 3495/1979).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che nelle ipotesi
in cui:
- i pubblici servizi non coprono l'intero percorso tra dimora
abituale e luogo di lavoro e, dunque, le relative distanze dalla
più vicina fermata del pubblico servizio devono essere
percorse a piedi;
ed in cui:
- i mezzi pubblici di trasporto hanno orari diversi da quelli
di lavoro e, dunque, obbligano ad attese eccessivamente lunghe
in relazione all'inizio e al termine dei turni lavorativi; oppure
gli stessi mezzi, pur avendo orari compatibili, tuttavia comportano
un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo
privato (Cassazione, n. 6625/1987 che ha riconosciuto indennizzabile
l'infortunio con l'uso del mezzo personale nel presupposto che
il viaggio se effettuato con il mezzo pubblico avrebbe imposto
al lavoratore un dispendio di tempo eccessivo - circa trenta/quaranta
minuti in più per ogni viaggio di andata e ritorno -
rispetto al collegamento con il mezzo proprio);
va valutato se si renda comunque necessario l'uso del mezzo
diverso da quello pubblico; nel qual caso il relativo rischio
della strada deve considerarsi generico aggravato, e dunque
assicurativamente protetto.
Tale valutazione deve essere condotta con "criteri di ragionevolezza"
tenendo presente che, per quanto possibile, va data "prevalenza
alle esigenze umane e familiari" del lavoratore, evitandogli
"scelte usuranti" o tali da creare "rilevante
disagio con ulteriore consumo delle sue energie e prolungamenti
oltre misura dell'assenza dalla famiglia".
Questi indirizzi della Cassazione, se da un lato sono valsi
a rendere sempre più ampia e penetrante la protezione
assicurativa, dall'altro non risultano di sempre agevole applicazione
e, comunque, si prestano a interpretazioni discrezionali che
possono provocare difformità di trattamento e vasto contenzioso.
Per tali ragioni, ferma restando l'esigenza della verifica delle
condizioni sia oggettive (ad es. particolare asperità
del percorso, urgenza della prestazione da espletare, orari
e condizioni ambientali in cui il percorso deve essere effettuato)
sia soggettive (ad es. stato di salute, età, particolari
responsabilità familiari del lavoratore interessato)
di ogni singolo caso, si ritiene necessario - al fine di circoscrivere
quanto più possibile i margini di discrezionalità
nelle valutazioni - fornire le seguenti indicazioni, da utilizzare
in tutte le fattispecie che presentano carattere di normalità:
a) quanto alla lunghezza del percorso da effettuare a piedi,
intercorrente tra luogo di dimora abituale e luogo di lavoro
oppure tra tali luoghi e la più vicina fermata del pubblico
servizio, può considerarsi "irragionevole",
e dunque tale da giustificare l'uso del mezzo privato di trasporto,
una distanza superiore ad un Km. per ogni tragitto considerato
separatamente;
b) quanto alla attualità degli orari dei servizi pubblici
rispetto all'orario di lavoro, possono considerarsi "irragionevoli",
e dunque tali da giustificare l'uso del mezzo privato di trasporto,
attese superiori complessivamente ad un'ora;
c) per analogia devono considerarsi "rilevanti", se
superiori complessivamente ad un'ora, i risparmi di tempo consentiti
dall'uso del mezzo privato rispetto all'utilizzo del mezzo pubblico.
A questo riguardo, va tuttavia precisato che l'asserito risparmio
di tempo deve avere carattere di regolarità ed essere
oggettivamente riscontrabile, non essendo sufficiente il richiamo
a generici motivi di traffico o a scarsa puntualità dei
mezzi pubblici (Cassazione, n. 4402/1994 che ha giudicato non
indennizzabile l'infortunio occorso con il mezzo privato in
quanto l'assicurato non aveva dimostrato né la maggiore
puntualità del veicolo personale rispetto a quello pubblico,
né il preteso risparmio di tempo).
Si fa presente, infine, che la Corte di Cassazione ha ritenuto
sempre necessitato l'uso del mezzo privato nelle situazioni
in cui il lavoratore sia affetto da una patologia che gli impedisca
di servirsi del mezzo pubblico (sentenza n. 8519/1995) riguardante
un caso di impossibilità di normale deambulazione causata
da reumatismo fibromialgico).
4.1.2 Nesso causale tra evento, percorso seguito e lavoro.
La seconda condizione per l'indennizzabilità dell'infortunio
in itinere è l'esistenza di un collegamento tra l'evento,
il percorso seguito e il lavoro. Tale collegamento può
ritenersi sussistente allorché ricorrano le seguenti
condizioni.
A) L'infortunio deve essere accaduto sul tragitto che costituisce
l'itinerario normale per recarsi dal luogo di abituale dimora
al luogo di lavoro e viceversa. A questo riguardo sono necessarie
alcune precisazioni.
Al - Luogo di abituale dimora è dove il lavoratore ha
fissato la sua residenza.
Può considerarsi tale anche la residenza secondaria,
purché avente carattere di stabilità, anche temporanea,
come il luogo di soggiorno estivo della famiglia O 1;' casa
dove il lavoratore trascorre abitualmente il fine settimana
con la propria famiglia.
Lo è, anche, il luogo dove il lavoratore dimora temporaneamente,
o pernotta occasionalmente, per ragioni di lavoro. In queste
ipotesi, però, bisogna verificare se il luogo di dimora
o pernottamento è stato stabilito dal datore di lavoro;
in caso contrario, e cioè se la scelta è rimessa
esclusivamente alla volontà del lavoratore, occorre accertare
se non fossero praticabili soluzioni più adeguate (Cassazione,
n. 1413/1990).
A2 - Luogo di lavoro è non solo quello dove l'assicurato
presta abitualmente la sua attività, ma ogni luogo in
cui il lavoratore deve recarsi su direttive del datore di lavoro
per esigenze aziendali (ad es. in missione, oppure per seguire
corsi di formazione, oppure per ricevere la retribuzione, ecc.).
A3 - Percorso normale è l'itinerario giustificato dalle
condizioni di viabilità. In generale coincide con il
percorso più breve e diretto; tuttavia, può essere
giustificato anche un percorso più lungo e meno diretto
se risulta più logico in relazione allo stato delle strade
(ad es. evidente minore pericolosità, oppure presenza
di traffico eccessivo).
Ovviamente, nel caso esistano più percorsi tutti normali
nei termini sopraindicati, è irrilevante ai fini indennitari
su quale di questi percorsi l'incidente sia avvenuto.
A4 - Se il lavoratore ha fissato la sua dimora in un centro
diverso da quello lavorativo, il percorso è normale se
la distanza tra i due luoghi è ragionevole (Cassazione,
n. 3495/1979), cioè se consente di conciliare i doveri
derivanti dal rapporto di lavoro con i diritti del lavoratore
e con gli altri suoi doveri tra cui, in primo luogo, quelli
verso la famiglia.
Considerato quanto emerge dall'esperienza comune in una grande
città, si ritiene che - in linea generale e ferma la
già richiamata esigenza di valutare le peculiarità
di ogni singolo caso - possa considerarsi rientrante nei limiti
della ragionevolezza una distanza percorribile in un tempo complessivamente
(andata e ritorno) non superiore a tre ore.
A5 - Se la distanza tra il luogo di lavoro e la residenza della
famiglia è irragionevole nel senso indicato al punto
A4, ed il lavoratore non può trasferire la famiglia a
distanza congrua per cause legate alla sua attività professionale
(ad es. per i continui spostamenti cui è obbligato, oppure
per la provvisorietà del lavoro), è ammissibile
che egli torni a casa con la periodicità che ragionevolmente
la distanza consente; in tali situazioni l'eventuale rischio
generico aggravato che il lavoratore incontra nei periodici
viaggi è simile a quello del lavoratore che lo affronta
giornalmente ed è, dunque, assicurativamente coperto
(Cassazione, n. 12903/1997).
A6 - Non rientrano nel percorso normale le deviazioni effettuate
per ragioni personali.
Quello delle deviazioni è un tema molto complesso che,
nei Paesi dove l'infortunio in itinere è disciplinato
per legge, è oggetto di una minuziosa regolamentazione,
con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque,
attente alla rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato
alla deviazione.
In Italia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione risulta
aver esaminato solo le ipotesi di deviazione per ragioni di
lavoro e su direttive del datore di lavoro (sentenza n. 9099/1994)
e per prestare soccorso a persona vittima di incidente stradale
(sentenza n. 4076/1990), esprimendosi, in entrambi i casi, per
l'indennizzabilità dell'infortunio in quanto si trattava
di deviazioni dettate dalla necessità.
Si ritiene, sulla base dello stesso principio, che alle suddette
due ipotesi possano aggiungersi
- come casi in cui non si interrompe il nesso causale - le deviazioni
rese obbligatorie da cause di forza maggiore (ad es. viabilità
interrotta, guasti meccanici del veicolo, improvviso malore)
o dalla esigenza di soddisfare bisogni essenziali (fisiologici)
o, infine, dalla esigenza di andare a prendere un compagno di
lavoro con il quale esista un accordo per effettuare il percorso
comune per recarsi al lavoro.
L'incidente eventualmente occorso sulle suddette deviazioni
deve considerarsi, perciò, indennizzabile, ovviamente
nei limiti spaziali strettamente collegati alle motivazioni
delle deviazioni stesse.
Al di fuori delle sopraelencate ipotesi si ritiene, allo stato
e in mancanza di riscontri giurisprudenziali, che le deviazioni
dal percorso normale, pur se determinate da esigenze socialmente
apprezzabili, configurino un rischio elettivo e, quindi, non
assicurativamente coperto. Resta fermo, peraltro, che il nesso
causale interrotto dalla deviazione deve intendersi ripristinato
non appena l'assicurato riprenda il percorso normale, semprechè
la deviazione stessa abbia impegnato un periodo di tempo ragionevolmente
breve (valutazione da effettuarsi anche in rapporto ai motivi
della deviazione).
B) Il tragitto deve essere percorso per ragioni di lavoro.
Vanno ricompresi nel concetto di "ragioni di lavoro i casi
in cui il lavoratore si rechi presso l'azienda, o altro luogo
per l'occasione ad essa equiparabile, per motivi comunque riferibili
al lavoro, anche se non immediatamente rientranti nella prestazione
lavorativa (ad es. per riscuotere la retribuzione per consegnare
o ricevere documenti prescritti, o abbigliamento e attrezzi
di lavoro, ne, ecc.).
Può essere utile, al riguardo, far presente che fu a
suo tempo autorizzato l'indennizzo di un infortunio in itinere
occorso ad un lavoratore che si recava presso un ambulatorio
INAIL per sottoporsi a cure relative a lesioni riportate in
un precedente infortunio.
C) L'infortunio deve essere accaduto in orario ricollegabile
con quello lavorativo, valutazione questa da effettuarsi con
la dovuta flessibilità, tenendo conto delle oscillazioni
di orario normalmente connesse con le condizioni di viabilità
e considerando che brevi differimenti della partenza o brevi
soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche
in rapporto alle motivazioni dei ritardi), accompagnate o meno
da deviazioni (vedi il precedente punto A6), non costituiscono
elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della
compatibilità degli orari.
Inoltre si ritiene che il differimento della partenza, o la
sosta durante il tragitto, per motivi precauzionali non possano
assumere rilevanza negativa ai fini dell'indennizzabilità.
Si pensi al caso delle avverse condizioni meteorologiche o del
malore, che consigliano temporanei rinvii o interruzioni del
viaggio; oppure all'ipotesi del lavoratore in trasferta che,
alla fine della giornata lavorativa, scelga di pernottare nel
centro ove ha prestato servizio per affrontare poi il viaggio
di ritorno a casa in condizioni di maggiore sicurezza.
In questi casi, come in altri similari, si ritiene che l'eventuale
infortunio - ferma restando la ricorrenza degli altri presupposti
- debba essere ammesso alla tutela.
4.2 Infortunio occorso nel tragitto tra abitazione e Luogo
di lavoro durante l'intervallo lavorativo per la consumazione
del pasto.
4.2.1 Esistenza di un servizio di mensa aziendale.
In presenza di una mensa aziendale, o di altro servizio equivalente
(ad es. convenzione con posti di ristoro dislocati a breve distanza
dal luogo di lavoro, oppure fornitura di "ticket restaurant"
utilizzabili in posti di ristoro sempre nelle immediate vicinanze),
l'eventuale scelta del lavoratore di recarsi a casa per consumare
il pasto configura un rischio elettivo che esclude la tutela
assicurativa (da ultimo, Cassazione, n. 11746/1997 che ha negato
l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore
mentre tornava a casa per il pranzo, affermando che gli intendimenti
del lavoratore, di non utilizzare la mensa per il solo fatto
che venivano forniti pasti preconfezionati o precotti e poi
riscaldati e di non rimanere comunque nell'ambiente di lavoro
per l'intera durata della intermedia pausa lavorativa, attenevano
"esclusivamente a di lui preferenze alimentari ed a sue
personali scelte libere e discrezionali").
Infatti in questi casi lo spostamento non è necessitato
ed anzi, rientrando a casa, il lavoratore si sottopone ad un
rischio che proprio l'organizzazione dell'azienda gli avrebbe
evitato. Né può valere il richiamo ai compiti
verso la famiglia, considerato che "l'ambito delle esigenze
familiari non può essere dilatato fino al punto di comprendervi
anche l'intrattenimento nelle ore del pasto del mezzogiorno"
(Cassazione, n. 1582/1997) e inoltre che "il mancare all'ora
di pranzo da casa fa parte ormai delle abitudini della vita
quotidiana" (Cassazione, n. 4402/1994).
Una eccezione è costituita dalla sussistenza di una comprovata
condizione di salute oggettivamente incompatibile con l'utilizzo
del servizio di mensa, condizione che costringe il lavoratore
a recarsi a casa per seguire una dieta appropriata (Cassazione,
n. 1883/1987, relativa ad un caso di perdita integrale della
funzione masticatoria, e n. 11746/1997).
Se ricorre questa circostanza valgono le considerazioni di cui
al successivo punto 4.2.2.
Va precisato che anche l'infortunio eventualmente occorso nel
recarsi alla mensa in azienda è oggetto di tutela in
quanto, per giurisprudenza costante, le brevi soste necessarie
per soddisfare le elementari esigenze fisiologiche - tra cui
appunto la pausa per il pranzo principale - non interrompono
il nesso causale tra rischio lavorativo ed evento (Cassazione,
nn. 6904/1983,1527/1986, 6088/1995 la quale ultima, tuttavia,
ha negato che la consumazione della colazione o del caffè
sia assimilabile alla consumazione del pasto principale).
Deve pur sempre sussistere, tuttavia, il rischio lavorativo
e non il rischio generico di caduta connesso alla ordinaria
attività di locomozione a piedi, non aggravato da alcun
fattore, neppure ambientale, di natura lavorativa (sul punto
si fa rinvio alla circolare n. 24/1994, sui contenuti della
quale ci si riserva di tornare al più presto).
Va infine segnalata la sentenza n. 6374/1996 con la quale la
Corte di Cassazione ha affermato l'indennizzabilità dell'infortunio
occorso ad un assicurato che, con la propria autovettura, si
dirigeva verso un posto di ristoro convenzionato con l'azienda,
nel presupposto che "recandosi il lavoratore alla mensa
predisposta dal datore di lavoro e trattandosi, quindi, di una
pausa lavorativa così prevista e contemplata nell'organizzazione
dell'azienda e dunque inerente all'attività lavorativa
prestata", sussistevano le condizioni per considerare il
relativo rischio assicurativamente coperto.
4.2.2 Mancanza di un servizio di mensa aziendale.
In assenza di una mensa aziendale, o di altro servizio equivalente,
la Corte di Cassazione ha affermato che non si può "imporre
al lavoratore di consumare il pasto in un ristorante o trattoria
o addirittura sul luogo di lavoro, privo peraltro di una adeguata
e necessaria attrezzatura organizzativa" (sentenza n. 1483/1989).
Assumono infatti rilievo, in queste situazioni, le esigenze
della personalità del lavoratore, il suo status familiare,
l'incidenza delle ragioni economiche ed infine il disagio conseguente
alla lunga attesa prima di riprendere il lavoro dopo il pranzo
nei casi di intervalli lavorativi di consistente durata (sentenza
n. 3296/1985).
Sulla base di questi criteri si può affermare che -
sempre in linea generale e ferma restando la necessità
della valutazione caso per caso - il rischio della strada nel
viaggio di andata e ritorno da casa per consumare il pasto principale
è assicurativamente coperto se la distanza tra luogo
di abitazione e luogo di lavoro è percorribile in tempi
compatibili con la durata dell'intervallo lavorativo, sia pure
con l'uso di un mezzo di trasporto diverso da quelli pubblici
(Cassazione nn. 1536/1978,1483/1989, 12881/1995).
Peraltro, se la suddetta distanza - sempre in rapporto alla
durata della sosta lavorativa - è percorribile a piedi
o con i mezzi pubblici, l'utilizzo del mezzo privato non è
necessitato e dunque si ricade nell'ambito del rischio elettivo,
assicurativamente non protetto (Cassazione, n. 12179/1993).
Alla ipotesi del ritorno a casa va assimilata la situazione
in cui il lavoratore sia costretto ad utilizzare il mezzo privato
per recarsi a consumare o ad acquistare il pranzo presso un
pubblico esercizio, fermo restando che la scelta del posto di
ristoro deve essere ragionevolmente giustificabile (in relazione
alla distanza, alla spesa, al tipo di cibo, ecc.).
5 Rischio oggetto della copertura assicurativa.
Una volta riconosciuta l'esistenza delle condizioni che trasformano
il rischio generico della strada in rischio professionale (specifico
o generico aggravato), tutto l'iter di trasferimento costituisce
la situazione di rischio oggetto della copertura assicurativa,
sia che il trasferimento stesso avvenga sul mezzo di locomozione
del lavoratore (con questi alla guida) sia che avvenga a bordo
del mezzo altrui (con l'assicurato come trasportato).
Sulla base di questo principio la Cassazione ha riconosciuto
l'indennizzabilità degli infortuni occorsi:
- ad un lavoratore investito da una automobile mentre era in
attesa di un collega che avrebbe dovuto accompagnarlo con la
propria vettura sul posto di lavoro (sentenza
n. 4657/1987);
- ad un lavoratore che stava prestando soccorso alla vittima
di un incidente stradale (sentenza n. 4076/1990);
- ad un lavoratore colpito dall'improvvisa apertura dello sportello
di un furgone in sosta mentre si stava recando nel posto dove
aveva parcheggiato la propria automobile (sentenza
n. 3756/1997).
Ai fini dell'indennizzabilità, inoltre, è irrilevante
che il lavoratore sia stato autorizzato o meno all'uso del mezzo
privato da parte del datore di lavoro; così come è
irrilevante il tipo di mezzo utilizzato purché rientri
tra quelli ammessi alla circolazione (sentenze
nn. 1536/1978, 3495/1979, 3734/1994).
Va peraltro sottolineato che il rischio oggetto dell'assicurazione
è quello determinato dall'iter seguito o dal mezzo utilizzato,
con esclusione dei rischi che con la strada hanno un rapporto
marginale ed episodico, di pura coincidenza di tempo o di luogo.
La Cassazione ha perciò negato l'indennizzabilità
degli infortuni occorsi:
- ad un lavoratore che, mentre si recava a casa alla guida del
suo motoveicolo, è stato raggiunto da colpi di arma da
fuoco esplosi da ignoti (sentenza n. 6382/1987);
- ad un lavoratore che aveva riportato lesioni in un diverbio
con altro automobilista per motivi di traffico (sentenza n.
2195/1991);
- ad un lavoratore caduto accidentalmente dopo aver parcheggiato
l'autovettura (sentenze nn. 10961/1992, 1494/1996).
6 Infortunio accaduto per colpa del lavoratore.
Come nell'infortunio occorso in attualità di lavoro,
anche nell'infortunio in itinere gli aspetti soggettivi della
condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia)
non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità,
in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale
tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di
comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo.
Come noto, per aversi rischio elettivo occorrono atti arbitrari,
ovvero intesi a soddisfare un impulso o un capriccio puramente
personale, con i quali il lavoratore si espone volutamente alla
possibilità del verificarsi di un evento dannoso.
Tali, a titolo esemplificativo, potrebbero essere: manovre pericolose
determinate da stato di ubriachezza, gareggiare in velocità
con altri veicoli, percorrere una strada chiusa all'accesso
per inagibilità, ecc.; e cioè "scelte colpevoli
dettate da atteggiamenti e condotte non giustificabili o superflue
e comunque controindicate rispetto al risultato da raggiungere"
(Cassazione, n. 6625/1987).
Lettera del 15 marzo 2000
Direzione Centrale Prestazioni
OGGETTO: Decreto Legislativo 23.02.2000, n. 38. Art.
12 "Infortunio in itinere".
Istruzioni operative.
Come da indicazioni contenute nella legge delega, l'art. 12
del Decreto Legislativo n. 38/2000 disciplina la tutela assicurativa
dell'infortunio in itinere recependo i principi che la giurisprudenza
è andata elaborando nel corso della sua pluriennale evoluzione.
Ciò vale in particolare per:
- la definizione della nozione di "infortunio in itinere";
- la individuazione dei beneficiari della tutela, e cioè
i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione
obbligatoria;
- la determinazione delle condizioni di indennizzabilità.
Merita, al riguardo, di essere sottolineata la scelta legislativa
di sanzionare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali
più recenti in tema di rischio generico aggravato dalle
finalità lavorative, sulla base dei quali tutte le modalità
di spostamento (a piedi, su mezzi pubblici, su mezzo privato
"necessitato", su percorsi misti) sono ricomprese
nella tutela se il tragitto è collegato ad esigenze e
finalità lavorative;
- la delimitazione delle situazioni di esclusione dalla tutela,
sostanzialmente riconducibili al rischio elettivo (uso non necessitato
del mezzo privato, interruzioni o deviazioni del normale percorso
anch'esse non necessitate, ecc.) oppure, nel caso di utilizzo
del mezzo privato, a condotte colpevoli così abnormi
da sfociare nel rischio elettivo (infortuni direttamente cagionati
dall'abuso di alcolici, ecc.).
La decisione del legislatore di recepire integralmente i risultati
dell'evoluzione giurisprudenziale consente fondatamente di dedurre
che, anche per le questioni che -a causa della loro varietà
e molteplicità- la norma non poteva compiutamente regolamentare
(ad es. necessità di utilizzare il mezzo privato), si
debba continuare a fare riferimento agli insegnamenti della
giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare
al "criterio della ragionevolezza" attraverso il quale,
salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore
costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti
dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più
penetrante la protezione assicurativa in questa materia.
Tali insegnamenti, come noto, sono stati riassunti ed illustrati
nelle lettere del 4 maggio 1998 e dell'8 luglio 1999, ai cui
contenuti, perciò, si fa pieno rinvio, con riserva di
emanare specifiche direttive su particolari aspetti che, sulla
base della concreta esperienza applicativa, dovessero rilevarsi
ancora controversi
In questa sede ci si limita a ribadire -in risposta ad alcune
richieste di chiarimenti pervenute per le vie brevi- che la
tutela dell'infortunio in itinere opera a prescindere dal tipo
di attività per la quale il lavoratore è assicurato.
Al momento, tuttavia, e salvo successivi approfondimenti, si
conferma l'esclusione degli studenti nonchè degli allievi
di corsi professionali, trattandosi di una particolare categoria
di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono eccezionalmente
assicurati solo per lo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche
o delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica
disposizione del Testo Unico.
° ° °
La disposizione legislativa di cui si tratta entra in vigore
il 16 marzo 2000 e si applica agli eventi che si verificano
successivamente a quella data. Peraltro, poiché -come
già detto- la norma di legge non innova rispetto agli
orientamenti giurisprudenziali e poiché l'Istituto aveva
già in precedenza autonomamente deciso di aderire a tali
orientamenti, non si ravvisano motivi che giustifichino un trattamento
diverso per casi occorsi prima del 16 marzo 2000.
Pertanto, come d'altronde già disposto con la richiamata
lettera dell'8 luglio 1999, allo scopo di evitare inutile contenzioso,
i casi anteriori al 16 marzo 2000 pendenti in sede amministrativa
o giudiziaria andranno riesaminati e, ove ne ricorrano le condizioni,
accolti d'ufficio (con abbandono dell'eventuale giudizio).
Invece, i casi già definiti amministrativamente e non
pendenti in giudizio, saranno riesaminati a domanda purchè
presentata entro i termini prescrizionali. Si applicano le istruzioni
dell'11 febbraio 2000 sugli atti interruttivi della prescrizione.