- DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000 DANNO BIOLOGICO -
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Direzione Centrale Prestazioni
Gruppo di lavoro centrale su "danno biologico"

Roma, 10.07.2001

NOTA OPERATIVA n. 2/2001
Oggetto: Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13.
Opposizioni, denuncia di aggravamento, unificazione postumi, revisione rendita.

A seguito della discussione con i Gruppi regionali avutasi nell'incontro del 12 aprile u.s., sono stati definiti gli indirizzi di carattere operativo, di cui alla presente nota, per la soluzione delle problematiche che possono insorgere dopo l'emissione del provvedimento di definizione dell'evento denunciato (opposizioni e ricorsi giudiziari, denuncia di aggravamento, unificazione postumi da eventi plurimi tutti rientranti nel nuovo regime, revisione rendita).

I suddetti indirizzi integrano le direttive fino ad oggi emanata (circolare n. 57/2000, Nota operativa n. 1/2000; Risposte ai quesiti nn. 1/2001 e 2/2001) che si danno, quindi, per acquisite e vengono qui richiamate solo se necessario.

1. Opposizioni amministrative e ricorsi giudiziari.

1.1. Grado opposto inferiore al 6%.


In linea generale, considerato che la definizione dei casi con grado inferiore al 6% può avvenire anche su postumi non stabilizzati, è opportuno cadenzare la collegiale - in relazione a quanto risulta dalla documentazione sanitaria agli atti - in tempi in cui sia presumibile che si possa pervenire ad una valutazione definitiva sulla base di postumi stabilizzati.

Se, in esito all'opposizione, si riconosce:

a) un grado compreso tra il 6 e il 15%, si corrisponde l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, applicando -se dovuti- i relativi interessi di mora;

b) un grado pari o superiore al 16%, si costituisce la rendita con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea assoluta, applicando -se dovuti- i relativi interessi di mora.

1.2. Grado opposto compreso tra il 6 ed il 15%.


Se, in esito all'opposizione, si riconosce:

a) un grado superiore a quello originariamente attribuito ma comunque inferiore al 16%, si calcola il capitale dovuto sulla base del nuovo grado e con riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, e si corrisponde la differenza tra tale nuovo importo e quello a suo tempo erogato, applicando gli interessi -se dovuti- sulla differenza stessa;

b) un grado pari o superiore al 16%, si costituisce la rendita con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della inabilità temporanea assoluta, si calcola l'importo dei ratei di rendita arretrati e dei relativi eventuali interessi, si effettua il conguaglio tra tale importo ed il capitale già corrisposto e, a seconda del risultato del conguaglio, o si mette in recupero il residuo credito dell'Istituto mediante trattenute mensili pari ad un quinto del rateo di rendita o si versa all'assicurato la somma a suo credito.

1.3. Grado opposto pari o superiore al 16%.

Si seguono i normali criteri vigenti anche nel regime T.U., e cioè si eroga la maggiore rendita rapportata al grado riconosciuto in esito all'opposizione, provvedendo al pagamento degli arretrati corrispondenti alla differenza tra pagato e dovuto, comprensivi degli eventuali relativi interessi.


2. Denuncia di aggravamento: concessione, o adeguamento, dell'indennizzo in capitale ovvero costituzione della rendita.

La questione è trattata nella circolare n. 57/2000 e, per alcuni aspetti particolari, nella Risposta ai quesiti n. 1/2001, punto 2.3., e nella Risposta ai quesiti n. 2/2001, punto 1.

Si ricorda, in linea generale che:

a) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento dà luogo a primo indennizzo in capitale, si procede al calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, e cioè alla data della denuncia di aggravamento. Trattandosi di primo indennizzo in capitale, rimane aperta la possibilità di successivo adeguamento del capitale stesso per ulteriore aggravamento nei termini, decorrenti dalla data dell'infortunio o dalla data di ricezione della denuncia (o del primo certificato medico) della malattia professionale;

b) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento dà luogo ad adeguamento del capitale già corrisposto, si procede al calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, e cioè alla data della denuncia di aggravamento, detraendo dall'importo così determinato il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato alla data di denuncia dell'aggravamento. La concessione dell'adeguamento preclude il riconoscimento di ulteriori adeguamenti;

c) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento dà luogo a costituzione della rendita, si pone in recupero, con le consuete modalità, il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della rendita.

Si conferma infine che in sede di visita di revisione per aggravamento le eventuali evoluzioni - rispetto alla data della visita di accertamento postumi - delle preesistenze concorrenti, sia extralavorative che lavorative del precedente regime non indennizzate in rendita, non vanno prese in considerazione.


3. Unificazione postumi da eventi plurimi tutti rientranti nel nuovo regime.

Anche questa questione è stata trattata nella circolare n. 57/2000.

Si ricorda, in linea generale che:

a) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione dei postumi dà luogo per la prima volta a indennizzo in capitale, si procede al calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, e cioè alla data della guarigione clinica del nuovo infortunio o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, alla data di ricezione della denuncia;

b) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione dei postumi, invece, dà luogo ad un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione, si procede al calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto (vedi sopra) detraendo dall'importo così determinato il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato alla stessa data. Peraltro, per le ragioni che saranno esposte appresso, la corresponsione del nuovo capitale deve considerarsi "primo pagamento" e non preclude il riconoscimento di un ulteriore adeguamento;

c) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione dei postumi dà luogo a costituzione della rendita, si pone in recupero, con le consuete modalità, il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della rendita.

Va ora chiarito perché la corresponsione del nuovo capitale di cui al precedente punto b) va considerata come primo pagamento.

E' noto che, secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, recepito dall'Istituto (cfr., da ultimo, Guida alle revisioni delle rendite, allegata alla circolare n. 71/1996), l'unificazione dei postumi determina l'insorgenza di una menomazione globale unitariamente considerata, nell'ambito della quale perdono autonoma rilevanza i singoli postumi dei singoli eventi che, perciò, non possono più essere oggetto di separata valutazione in quanto quella che assume rilievo è solo l'unitarietà del danno quale menomazione dell'unitarietà della struttura psicofisica del soggetto.

La menomazione globalmente considerata costituisce, perciò, il nuovo "oggetto" di valutazione, sia sotto il profilo biologico che giuridico, e annulla i precedenti postumi; da ciò deriva la conseguenza che la unificazione dei postumi riapre i termini utili non solo per la revisionabilità del danno unitario ai fini della determinazione delle prestazioni economiche - con l'unico limite dell'intangibilità dell'incidenza invalidante già cristallizzatasi (sentenza Corte Costituzionale n. 318/1989) - ma anche per l'applicazione di tutti gli altri istituti giuridici previsti dal testo unico (cure idrofangotermali, integrazione rendita in caso di ricaduta o di necessità di cure mediche e chirurgiche, ecc.).

L'applicazione dei suddetti principi, validi sia nel precedente che nel nuovo regime, comporta che, anche ai fini dell'indennizzo in capitale, l'unificazione dei postumi determina l'insorgenza di un nuovo diritto legato alla menomazione globalmente considerata, che è autonomo rispetto ai diritti pregressi connessi ai postumi dell'evento (o degli eventi) precedente.

I sopraindicati principi, peraltro, non si applicano nel caso di due infortuni di cui uno senza postumi, in quanto in tale ipotesi non si è in presenza di unificazione, dal momento che quest'ultima presuppone la complessiva e unitaria valutazione di due menomazioni percentualmente apprezzate.

Da quanto sopra detto, in caso di unificazione, consegue che:

A. se il grado complessivo risultante dalla unificazione dei postumi è compreso tra il 6 e il 15%, si eroga, come detto sopra, il nuovo capitale che costituisce primo pagamento della menomazione complessivamente considerata e, quindi, può dar luogo a successivo adeguamento nei termini (decorrenti dalla data dell'ultimo evento);

B. se il grado complessivo risultante dalla unificazione dei postumi è pari o superiore al 16%, si costituisce, come detto sopra, la rendita ponendo in recupero il capitale eventualmente già pagato; peraltro, ove a seguito di successiva revisione il grado complessivo dovesse ridursi in misura compresa tra il 6 ed il 15%, l'erogazione del corrispondente capitale costituisce primo pagamento - in quanto la menomazione complessivamente considerata non è mai stata indennizzata in capitale - e, quindi, può dar luogo a successivo adeguamento nei termini (decorrenti dalla data di costituzione della rendita).

A conclusione dell'argomento si fa presente, infine, che:

  • l'accertamento dei postumi da eventi plurimi segue le regole generali stabilite per l'accertamento postumi da evento unico, per cui se il quadro menomativo non è stabilizzato ed è valutabile nei limiti dell'indennizzo in capitale si deve attivare la procedura dell'accertamento provvisorio secondo le note modalità, mentre in tutte le altre situazioni l'accertamento deve considerarsi definitivo;
  • come da prassi vigente i postumi di eventi precedenti vanno attualizzati al momento in cui si effettua la valutazione complessiva;
  • coerentemente con i principi sopraesposti in tema di unificazione dei postumi, e diversamente da quanto si fa nel caso di revisione per aggravamento, le eventuali evoluzioni - rispetto alla data della visita di accertamento postumi del primo evento- delle preesistenze concorrenti, sia extralavorative che lavorative del precedente regime non indennizzate in rendita, vanno riprese in considerazione e rivalutate, con la formula Gabrielli, come si presentano all'atto della visita di accertamento della menomazione globalmente considerata.


4. Revisione della rendita.

Si procede come da prassi vigente stante l'espresso rinvio del comma 7 agli articoli 83, 137 e 146 T.U.

Peraltro, se il miglioramento delle condizioni di salute determina un grado inferiore al 16% ma rientrante nei limiti dell'indennizzo in capitale, la norma prevede, oltre alla cessazione della rendita, la liquidazione del capitale "automatica", senza cioè che sia necessaria la richiesta dell'assicurato.

Si possono verificare due ipotesi:

1. in precedenza non era stato pagato per lo stesso danno indennizzo in capitale.

In questo caso si eroga l'indennizzo corrispondente al grado accertato in sede di revisione ed all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Tale indennizzo deve considerarsi primo pagamento in capitale e, quindi, può essere oggetto di adeguamento entro i termini (decorrenti dalla data dell'evento).

2. in precedenza era stato pagato per lo stesso danno indennizzo in capitale.

In queste situazioni, considerato che, ovviamente, non si può indennizzare due volte lo stesso danno e tenuto conto del principio generale in base al quale l'adeguamento del capitale può avvenire una sola volta, si opera nel seguente modo:

a) se il grado conseguente alla revisione è pari o inferiore a quello che era stato originariamente indennizzato, si provvede esclusivamente alla restituzione di quanto recuperato sui ratei di rendita. In questo caso è possibile la richiesta di adeguamento nei termini (decorrenti dalla data dell'evento);

b) se il grado conseguente alla revisione è superiore a quello già indennizzato, si eroga la differenza tra il capitale corrispondente al grado accertato in sede di revisione ed il residuo debito dell'assicurato per il capitale in corso di recupero. L'erogazione di tale somma, costituendo adeguamento "automatico" in quanto dovuto per legge, esclude la possibilità di ulteriori adeguamenti;

c) se il grado conseguente alla revisione, di qualunque misura, era stato già oggetto in precedenza di indennizzo in capitale e di successivo adeguamento, si provvede esclusivamente alla restituzione di quanto recuperato sui ratei di rendita ed è, ovviamente, precluso ulteriore adeguamento.

Resta inteso che, in tutte le ipotesi, sono possibili denunce di aggravamento ai fini della costituzione di una nuova rendita nei termini (decorrenti dalla data dell'evento).

° ° °

I criteri sopraillustrati si applicano anche nelle situazioni, peraltro non frequenti, in cui opposizioni amministrative o ricorsi giudiziari, aggravamenti e unificazioni di postumi si intersecano e si sovrappongono nel tempo, determinando sequenze di esiti non lineari.

Si è ritenuto, comunque, opportuno esaminare analiticamente queste particolari situazioni, definendo il percorso che va seguito per la loro soluzione in coerenza con i principi generali.

L'argomento è trattato nello specifico documento che si allega.


IL DIRETTORE CENTRALE
(F.to Pasquale Acconcia)

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ALL: 1


ALLEGATO ALLA NOTA OPERATIVA N. 2/2001.

Esito dell'opposizione o del ricorso giudiziario successivo a variazioni di grado attribuiti in conseguenza di aggravamento o di unificazione con postumi di nuovo evento, a seguito dei quali si sia già provveduto a corrispondere la relativa prestazione.


1. Grado opposto inferiore al 6%.

1.a. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi hanno determinato un grado compreso tra il 6 ed il 15%, in base al quale è stato corrisposto l'indennizzo in capitale.

I - Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura inferiore al 6% venga accertato in misura compresa tra il 6 ed il 15%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o dell'unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si eroga la prestazione dovuta in base al grado rideterminato, detraendo quanto già corrisposto;
  • sulla differenza si erogano, se dovuti, gli interessi;
  • si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e si erogano -se dovuti- gli interessi di mora sull'importo come sopra calcolato fino alla data della richiesta di aggravamento o della guarigione clinica del nuovo evento;

II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura inferiore al 6% venga accertato in misura pari o superiore al 16% (ipotesi, peraltro, improbabile in concreto):

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si costituisce la rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza del relativo diritto;
  • si calcola l'importo dovuto per ratei arretrati di rendita e relativi eventuali interessi;
  • si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale corrisposto a seguito dell'aggravamento o della unifica, che ora va integralmente recuperato nella misura effettivamente corrisposta, considerato che la decorrenza della rendita da data antecedente alla corresponsione del capitale copre dall'origine il danno in misura superiore;
  • a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato la somma a suo credito o si mette in recupero la somma a suo residuo debito con le consuete modalità.


1.b. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi hanno determinato un grado pari o superiore al 16%, in base al quale è stata costituita la rendita.

I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura inferiore al 6% venga accertato in misura compresa tra il 6 ed il 15%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado rideterminato, con pagamento delle differenze arretrate di ratei di rendita (e relativi eventuali interessi) dalla data di decorrenza del diritto;
  • si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione;
  • si erogano -se dovuti- gli interessi di mora sull'importo come sopra calcolato fino alla data della richiesta di aggravamento o della guarigione clinica del nuovo evento.

II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura inferiore al 6% venga accertato in misura pari o superiore al 16% (ipotesi, peraltro, improbabile in concreto):

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza del relativo diritto;
  • si corrisponde l'importo dovuto per ratei - o differenza di ratei - arretrati di rendita e relativi eventuali interessi.


2. Grado opposto compreso tra il 6 ed il 15%.

2.a. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi hanno determinato un aumento del grado opposto, rimasto comunque inferiore al 16%, e conseguentemente hanno portato alla erogazione dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale.

I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura superiore a quello originariamente attribuito ma comunque inferiore al 16%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si eroga la prestazione dovuta in base al grado rideterminato, detraendo quanto già corrisposto;
  • sulla differenza si erogano, se dovuti, gli interessi;
  • si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione. Sulla differenza tra detto capitale e quello originariamente corrisposto, si erogano -se dovuti- gli interessi di mora fino alla data della richiesta di aggravamento o della guarigione clinica del nuovo evento.

II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura pari o superiore al 16%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si costituisce la rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza del relativo diritto;
  • si calcola l'importo dovuto per ratei arretrati di rendita e relativi eventuali interessi;
  • si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale corrisposto a seguito dell'evento contestato e adeguato a seguito dell'aggravamento o della unifica, capitale che ora va integralmente recuperato considerato che la decorrenza della rendita da data antecedente alla corresponsione del capitale copre dall'origine il danno in misura superiore ;
  • a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato la somma a suo credito o si mette in recupero la somma a suo residuo debito con le consuete modalità.


2.b. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi hanno determinato un grado pari o superiore al 16% in base al quale è stata costituita la rendita con recupero in corso dell'indennizzo in capitale.

I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura superiore a quello originariamente attribuito ma comunque inferiore al 16%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si calcola l'importo dovuto per la differenza tra ratei di rendita dovuti e ratei corrisposti e per i relativi eventuali interessi;
  • si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione. Sulla differenza tra detto capitale e quello originariamente corrisposto, si calcolano -se dovuti- gli interessi di mora fino alla data della richiesta di aggravamento o della guarigione clinica del nuovo evento;
  • si sommano l'importo dovuto per differenze arretrate di ratei di rendita e l'importo dovuto per interessi sulla differenza di capitale;
  • si effettua il conguaglio tra tale somma e il capitale non ancora recuperato;
  • a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato la somma a suo credito o si continua il recupero della somma a suo residuo debito con le consuete modalità.

II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura pari o superiore al 16%:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza del relativo diritto;
  • si calcola l'importo dovuto per ratei, o differenza di ratei, arretrati di rendita e relativi eventuali interessi;
  • si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale non ancora recuperato;
  • a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato la somma a suo credito o si continua il recupero della somma a suo residuo debito con le consuete modalità.


3. Grado opposto pari o superiore al 16%.

Si seguono i normali criteri vigenti anche nel regime T.U., e cioè:

  • si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
  • si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado rideterminato;
  • si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza del relativo diritto;
  • si eroga l'importo dovuto per la differenza di ratei arretrati di rendita e relativi eventuali interessi.

Esito dell'opposizione o del ricorso giudiziario successivo a variazioni di grado attribuite in conseguenza di aggravamento o di unificazione con postumi di nuovo evento, a seguito dei quali non si sia già provveduto a corrispondere la relativa prestazione.

Si procede come indicato al precedente punto, con la precisazione che non vi sono conguagli da effettuare salvo nei casi in cui il grado dell'evento contestato sia stato liquidato in capitale.

 

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