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Direzione Centrale Prestazioni
Gruppo di lavoro centrale su "danno biologico"
Roma, 10.07.2001
NOTA OPERATIVA n. 2/2001
Oggetto: Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13.
Opposizioni, denuncia di aggravamento, unificazione postumi, revisione
rendita.
A seguito della discussione con i Gruppi regionali avutasi nell'incontro
del 12 aprile u.s., sono stati definiti gli indirizzi di carattere
operativo, di cui alla presente nota, per la soluzione delle problematiche
che possono insorgere dopo l'emissione del provvedimento di definizione
dell'evento denunciato (opposizioni e ricorsi giudiziari, denuncia
di aggravamento, unificazione postumi da eventi plurimi tutti
rientranti nel nuovo regime, revisione rendita).
I suddetti indirizzi integrano le direttive fino ad oggi emanata
(circolare n. 57/2000, Nota operativa n. 1/2000; Risposte ai quesiti
nn. 1/2001 e 2/2001) che si danno, quindi, per acquisite e vengono
qui richiamate solo se necessario.
1. Opposizioni amministrative e ricorsi giudiziari.
1.1. Grado opposto inferiore al 6%.
In linea generale, considerato che la definizione dei casi con
grado inferiore al 6% può avvenire anche su postumi non
stabilizzati, è opportuno cadenzare la collegiale - in
relazione a quanto risulta dalla documentazione sanitaria agli
atti - in tempi in cui sia presumibile che si possa pervenire
ad una valutazione definitiva sulla base di postumi stabilizzati.
Se, in esito all'opposizione, si riconosce:
a) un grado compreso tra il 6 e il 15%, si corrisponde l'indennizzo
in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato
al momento della guarigione clinica, applicando -se dovuti- i
relativi interessi di mora;
b) un grado pari o superiore al 16%, si costituisce la rendita
con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della
inabilità temporanea assoluta, applicando -se dovuti- i
relativi interessi di mora.
1.2. Grado opposto compreso tra il 6 ed il 15%.
Se, in esito all'opposizione, si riconosce:
a) un grado superiore a quello originariamente attribuito ma comunque
inferiore al 16%, si calcola il capitale dovuto sulla base del
nuovo grado e con riferimento all'età dell'assicurato al
momento della guarigione clinica, e si corrisponde la differenza
tra tale nuovo importo e quello a suo tempo erogato, applicando
gli interessi -se dovuti- sulla differenza stessa;
b) un grado pari o superiore al 16%, si costituisce la rendita
con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione della
inabilità temporanea assoluta, si calcola l'importo dei
ratei di rendita arretrati e dei relativi eventuali interessi,
si effettua il conguaglio tra tale importo ed il capitale già
corrisposto e, a seconda del risultato del conguaglio, o si mette
in recupero il residuo credito dell'Istituto mediante trattenute
mensili pari ad un quinto del rateo di rendita o si versa all'assicurato
la somma a suo credito.
1.3. Grado opposto pari o superiore al 16%.
Si seguono i normali criteri vigenti anche nel regime T.U., e
cioè si eroga la maggiore rendita rapportata al grado riconosciuto
in esito all'opposizione, provvedendo al pagamento degli arretrati
corrispondenti alla differenza tra pagato e dovuto, comprensivi
degli eventuali relativi interessi.
2. Denuncia di aggravamento: concessione, o adeguamento, dell'indennizzo
in capitale ovvero costituzione della rendita.
La questione è trattata nella circolare n. 57/2000 e,
per alcuni aspetti particolari, nella Risposta ai quesiti n. 1/2001,
punto 2.3., e nella Risposta ai quesiti n. 2/2001, punto 1.
Si ricorda, in linea generale che:
a) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento
dà luogo a primo indennizzo in capitale, si procede al
calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età
dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, e cioè
alla data della denuncia di aggravamento. Trattandosi di primo
indennizzo in capitale, rimane aperta la possibilità di
successivo adeguamento del capitale stesso per ulteriore aggravamento
nei termini, decorrenti dalla data dell'infortunio o dalla data
di ricezione della denuncia (o del primo certificato medico) della
malattia professionale;
b) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento
dà luogo ad adeguamento del capitale già corrisposto,
si procede al calcolo della prestazione dovuta in base al nuovo
grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza
del diritto, e cioè alla data della denuncia di aggravamento,
detraendo dall'importo così determinato il capitale corrispondente
al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato
con riferimento all'età dell'assicurato alla data di denuncia
dell'aggravamento. La concessione dell'adeguamento preclude il
riconoscimento di ulteriori adeguamenti;
c) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'aggravamento
dà luogo a costituzione della rendita, si pone in recupero,
con le consuete modalità, il capitale corrispondente al
grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato
con riferimento all'età dell'assicurato alla data di decorrenza
della rendita.
Si conferma infine che in sede di visita di revisione per aggravamento
le eventuali evoluzioni - rispetto alla data della visita di accertamento
postumi - delle preesistenze concorrenti, sia extralavorative
che lavorative del precedente regime non indennizzate in rendita,
non vanno prese in considerazione.
3. Unificazione postumi da eventi plurimi tutti rientranti nel
nuovo regime.
Anche questa questione è stata trattata nella circolare
n. 57/2000.
Si ricorda, in linea generale che:
a) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione
dei postumi dà luogo per la prima volta a indennizzo in
capitale, si procede al calcolo della prestazione dovuta in base
al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza
del diritto, e cioè alla data della guarigione clinica
del nuovo infortunio o, se si tratta di malattia professionale
senza periodo di inabilità temporanea assoluta, alla data
di ricezione della denuncia;
b) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione
dei postumi, invece, dà luogo ad un nuovo indennizzo in
capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto
precedentemente alla unificazione, si procede al calcolo della
prestazione dovuta in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato
al momento dell'insorgenza del diritto (vedi sopra) detraendo
dall'importo così determinato il capitale corrispondente
al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato
con riferimento all'età dell'assicurato alla stessa data.
Peraltro, per le ragioni che saranno esposte appresso, la corresponsione
del nuovo capitale deve considerarsi "primo pagamento"
e non preclude il riconoscimento di un ulteriore adeguamento;
c) se il maggior grado riconosciuto per effetto dell'unificazione
dei postumi dà luogo a costituzione della rendita, si pone
in recupero, con le consuete modalità, il capitale corrispondente
al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato
con riferimento all'età dell'assicurato alla data di decorrenza
della rendita.
Va ora chiarito perché la corresponsione del nuovo capitale
di cui al precedente punto b) va considerata come primo pagamento.
E' noto che, secondo il prevalente orientamento della Corte di
Cassazione, recepito dall'Istituto (cfr., da ultimo, Guida alle
revisioni delle rendite, allegata alla circolare n. 71/1996),
l'unificazione dei postumi determina l'insorgenza di una menomazione
globale unitariamente considerata, nell'ambito della quale perdono
autonoma rilevanza i singoli postumi dei singoli eventi che, perciò,
non possono più essere oggetto di separata valutazione
in quanto quella che assume rilievo è solo l'unitarietà
del danno quale menomazione dell'unitarietà della struttura
psicofisica del soggetto.
La menomazione globalmente considerata costituisce, perciò,
il nuovo "oggetto" di valutazione, sia sotto il profilo
biologico che giuridico, e annulla i precedenti postumi; da ciò
deriva la conseguenza che la unificazione dei postumi riapre i
termini utili non solo per la revisionabilità del danno
unitario ai fini della determinazione delle prestazioni economiche
- con l'unico limite dell'intangibilità dell'incidenza
invalidante già cristallizzatasi (sentenza Corte Costituzionale
n. 318/1989) - ma anche per l'applicazione di tutti gli altri
istituti giuridici previsti dal testo unico (cure idrofangotermali,
integrazione rendita in caso di ricaduta o di necessità
di cure mediche e chirurgiche, ecc.).
L'applicazione dei suddetti principi, validi sia nel precedente
che nel nuovo regime, comporta che, anche ai fini dell'indennizzo
in capitale, l'unificazione dei postumi determina l'insorgenza
di un nuovo diritto legato alla menomazione globalmente considerata,
che è autonomo rispetto ai diritti pregressi connessi ai
postumi dell'evento (o degli eventi) precedente.
I sopraindicati principi, peraltro, non si applicano nel caso
di due infortuni di cui uno senza postumi, in quanto in tale ipotesi
non si è in presenza di unificazione, dal momento che quest'ultima
presuppone la complessiva e unitaria valutazione di due menomazioni
percentualmente apprezzate.
Da quanto sopra detto, in caso di unificazione, consegue che:
A. se il grado complessivo risultante dalla unificazione dei
postumi è compreso tra il 6 e il 15%, si eroga, come detto
sopra, il nuovo capitale che costituisce primo pagamento della
menomazione complessivamente considerata e, quindi, può
dar luogo a successivo adeguamento nei termini (decorrenti dalla
data dell'ultimo evento);
B. se il grado complessivo risultante dalla unificazione dei postumi
è pari o superiore al 16%, si costituisce, come detto sopra,
la rendita ponendo in recupero il capitale eventualmente già
pagato; peraltro, ove a seguito di successiva revisione il grado
complessivo dovesse ridursi in misura compresa tra il 6 ed il
15%, l'erogazione del corrispondente capitale costituisce primo
pagamento - in quanto la menomazione complessivamente considerata
non è mai stata indennizzata in capitale - e, quindi, può
dar luogo a successivo adeguamento nei termini (decorrenti dalla
data di costituzione della rendita).
A conclusione dell'argomento si fa presente, infine, che:
- l'accertamento dei postumi da eventi plurimi segue le regole
generali stabilite per l'accertamento postumi da evento unico,
per cui se il quadro menomativo non è stabilizzato ed
è valutabile nei limiti dell'indennizzo in capitale si
deve attivare la procedura dell'accertamento provvisorio secondo
le note modalità, mentre in tutte le altre situazioni
l'accertamento deve considerarsi definitivo;
- come da prassi vigente i postumi di eventi precedenti vanno
attualizzati al momento in cui si effettua la valutazione complessiva;
- coerentemente con i principi sopraesposti in tema di unificazione
dei postumi, e diversamente da quanto si fa nel caso di revisione
per aggravamento, le eventuali evoluzioni - rispetto alla data
della visita di accertamento postumi del primo evento- delle
preesistenze concorrenti, sia extralavorative che lavorative
del precedente regime non indennizzate in rendita, vanno riprese
in considerazione e rivalutate, con la formula Gabrielli, come
si presentano all'atto della visita di accertamento della menomazione
globalmente considerata.
4. Revisione della rendita.
Si procede come da prassi vigente stante l'espresso rinvio del
comma 7 agli articoli 83, 137 e 146 T.U.
Peraltro, se il miglioramento delle condizioni di salute determina
un grado inferiore al 16% ma rientrante nei limiti dell'indennizzo
in capitale, la norma prevede, oltre alla cessazione della rendita,
la liquidazione del capitale "automatica", senza cioè
che sia necessaria la richiesta dell'assicurato.
Si possono verificare due ipotesi:
1. in precedenza non era stato pagato per lo stesso danno indennizzo
in capitale.
In questo caso si eroga l'indennizzo corrispondente al grado accertato
in sede di revisione ed all'età dell'assicurato al momento
della soppressione della rendita. Tale indennizzo deve considerarsi
primo pagamento in capitale e, quindi, può essere oggetto
di adeguamento entro i termini (decorrenti dalla data dell'evento).
2. in precedenza era stato pagato per lo stesso danno indennizzo
in capitale.
In queste situazioni, considerato che, ovviamente, non si può
indennizzare due volte lo stesso danno e tenuto conto del principio
generale in base al quale l'adeguamento del capitale può
avvenire una sola volta, si opera nel seguente modo:
a) se il grado conseguente alla revisione è pari o inferiore
a quello che era stato originariamente indennizzato, si provvede
esclusivamente alla restituzione di quanto recuperato sui ratei
di rendita. In questo caso è possibile la richiesta di
adeguamento nei termini (decorrenti dalla data dell'evento);
b) se il grado conseguente alla revisione è superiore a
quello già indennizzato, si eroga la differenza tra il
capitale corrispondente al grado accertato in sede di revisione
ed il residuo debito dell'assicurato per il capitale in corso
di recupero. L'erogazione di tale somma, costituendo adeguamento
"automatico" in quanto dovuto per legge, esclude la
possibilità di ulteriori adeguamenti;
c) se il grado conseguente alla revisione, di qualunque misura,
era stato già oggetto in precedenza di indennizzo in capitale
e di successivo adeguamento, si provvede esclusivamente alla restituzione
di quanto recuperato sui ratei di rendita ed è, ovviamente,
precluso ulteriore adeguamento.
Resta inteso che, in tutte le ipotesi, sono possibili
denunce di aggravamento ai fini della costituzione di una nuova
rendita nei termini (decorrenti dalla data dell'evento).
° ° °
I criteri sopraillustrati si applicano anche nelle situazioni,
peraltro non frequenti, in cui opposizioni amministrative o ricorsi
giudiziari, aggravamenti e unificazioni di postumi si intersecano
e si sovrappongono nel tempo, determinando sequenze di esiti non
lineari.
Si è ritenuto, comunque, opportuno esaminare analiticamente
queste particolari situazioni, definendo il percorso che va seguito
per la loro soluzione in coerenza con i principi generali.
L'argomento è trattato nello specifico documento che si
allega.
IL DIRETTORE CENTRALE
(F.to Pasquale Acconcia)
***************************
ALL: 1
ALLEGATO ALLA NOTA OPERATIVA N. 2/2001.
Esito dell'opposizione o del ricorso giudiziario successivo a
variazioni di grado attribuiti in conseguenza di aggravamento
o di unificazione con postumi di nuovo evento, a seguito dei quali
si sia già provveduto a corrispondere la relativa prestazione.
1. Grado opposto inferiore al 6%.
1.a. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi
hanno determinato un grado compreso tra il 6 ed il 15%, in base
al quale è stato corrisposto l'indennizzo in capitale.
I - Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura inferiore al 6% venga accertato in misura compresa tra
il 6 ed il 15%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o dell'unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si eroga la prestazione dovuta in base al grado rideterminato,
detraendo quanto già corrisposto;
- sulla differenza si erogano, se dovuti, gli interessi;
- si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto
in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta
in esito all'opposizione e si erogano -se dovuti- gli interessi
di mora sull'importo come sopra calcolato fino alla data della
richiesta di aggravamento o della guarigione clinica del nuovo
evento;
II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura inferiore al 6% venga accertato in misura pari o superiore
al 16% (ipotesi, peraltro, improbabile in concreto):
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si costituisce la rendita dovuta in base al grado rideterminato;
- si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento
contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione
e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento
o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza
del relativo diritto;
- si calcola l'importo dovuto per ratei arretrati di rendita
e relativi eventuali interessi;
- si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale
corrisposto a seguito dell'aggravamento o della unifica, che
ora va integralmente recuperato nella misura effettivamente
corrisposta, considerato che la decorrenza della rendita da
data antecedente alla corresponsione del capitale copre dall'origine
il danno in misura superiore;
- a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato
la somma a suo credito o si mette in recupero la somma a suo
residuo debito con le consuete modalità.
1.b. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi
hanno determinato un grado pari o superiore al 16%, in base al
quale è stata costituita la rendita.
I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura inferiore al 6% venga accertato in misura compresa tra
il 6 ed il 15%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado
rideterminato, con pagamento delle differenze arretrate di ratei
di rendita (e relativi eventuali interessi) dalla data di decorrenza
del diritto;
- si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto
in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta
in esito all'opposizione;
- si erogano -se dovuti- gli interessi di mora sull'importo
come sopra calcolato fino alla data della richiesta di aggravamento
o della guarigione clinica del nuovo evento.
II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura inferiore al 6% venga accertato in misura pari o superiore
al 16% (ipotesi, peraltro, improbabile in concreto):
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado
rideterminato;
- si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento
contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione
e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento
o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza
del relativo diritto;
- si corrisponde l'importo dovuto per ratei - o differenza di
ratei - arretrati di rendita e relativi eventuali interessi.
2. Grado opposto compreso tra il 6 ed il 15%.
2.a. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi
hanno determinato un aumento del grado opposto, rimasto comunque
inferiore al 16%, e conseguentemente hanno portato alla erogazione
dell'adeguamento dell'indennizzo in capitale.
I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura
superiore a quello originariamente attribuito ma comunque inferiore
al 16%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si eroga la prestazione dovuta in base al grado rideterminato,
detraendo quanto già corrisposto;
- sulla differenza si erogano, se dovuti, gli interessi;
- si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto
in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta
in esito all'opposizione. Sulla differenza tra detto capitale
e quello originariamente corrisposto, si erogano -se dovuti-
gli interessi di mora fino alla data della richiesta di aggravamento
o della guarigione clinica del nuovo evento.
II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura
pari o superiore al 16%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si costituisce la rendita dovuta in base al grado rideterminato;
- si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento
contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione
e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento
o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza
del relativo diritto;
- si calcola l'importo dovuto per ratei arretrati di rendita
e relativi eventuali interessi;
- si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale
corrisposto a seguito dell'evento contestato e adeguato a seguito
dell'aggravamento o della unifica, capitale che ora va integralmente
recuperato considerato che la decorrenza della rendita da data
antecedente alla corresponsione del capitale copre dall'origine
il danno in misura superiore ;
- a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato
la somma a suo credito o si mette in recupero la somma a suo
residuo debito con le consuete modalità.
2.b. Ipotesi in cui l'aggravamento o l'unificazione dei postumi
hanno determinato un grado pari o superiore al 16% in base al
quale è stata costituita la rendita con recupero in corso
dell'indennizzo in capitale.
I- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura
superiore a quello originariamente attribuito ma comunque inferiore
al 16%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado
rideterminato;
- si calcola l'importo dovuto per la differenza tra ratei di
rendita dovuti e ratei corrisposti e per i relativi eventuali
interessi;
- si calcola l'indennizzo in capitale che sarebbe stato dovuto
in base al grado dell'evento contestato nella misura riconosciuta
in esito all'opposizione. Sulla differenza tra detto capitale
e quello originariamente corrisposto, si calcolano -se dovuti-
gli interessi di mora fino alla data della richiesta di aggravamento
o della guarigione clinica del nuovo evento;
- si sommano l'importo dovuto per differenze arretrate di ratei
di rendita e l'importo dovuto per interessi sulla differenza
di capitale;
- si effettua il conguaglio tra tale somma e il capitale non
ancora recuperato;
- a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato
la somma a suo credito o si continua il recupero della somma
a suo residuo debito con le consuete modalità.
II- Se, in esito all'opposizione, il grado originariamente valutato
in misura compresa tra il 6 ed il 15% venga accertato in misura
pari o superiore al 16%:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado
rideterminato;
- si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento
contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione
e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento
o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza
del relativo diritto;
- si calcola l'importo dovuto per ratei, o differenza di ratei,
arretrati di rendita e relativi eventuali interessi;
- si effettua il conguaglio tra il suddetto importo e il capitale
non ancora recuperato;
- a seconda del risultato del conguaglio, o si versa all'assicurato
la somma a suo credito o si continua il recupero della somma
a suo residuo debito con le consuete modalità.
3. Grado opposto pari o superiore al 16%.
Si seguono i normali criteri vigenti anche nel regime T.U., e
cioè:
- si ridetermina il grado da attribuire in conseguenza dell'aggravamento
o della unificazione dei postumi, tenendo conto dell'esito dell'opposizione;
- si corrisponde la maggiore rendita dovuta in base al grado
rideterminato;
- si ricostruisce la rendita dovuta per il grado dell'evento
contestato nella misura riconosciuta in esito all'opposizione
e la rendita dovuta per il grado rideterminato dell'aggravamento
o della unifica, ciascuna con decorrenza dalla data di insorgenza
del relativo diritto;
- si eroga l'importo dovuto per la differenza di ratei arretrati
di rendita e relativi eventuali interessi.
Esito dell'opposizione o del ricorso giudiziario successivo a
variazioni di grado attribuite in conseguenza di aggravamento
o di unificazione con postumi di nuovo evento, a seguito dei quali
non si sia già provveduto a corrispondere la relativa prestazione.
Si procede come indicato al precedente punto, con la precisazione
che non vi sono conguagli da effettuare salvo nei casi in cui
il grado dell'evento contestato sia stato liquidato in capitale.
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